Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32807 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11867-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO BRINDISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 11 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 251/23/11, depositata l’11 novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania;

ha riferito che l’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a), recuperava a tassazione nei confronti di S.R. plusvalenze realizzate negli anni 2004 e 2006 per cessione di terreno edificabile con fabbricato su di esso esistente. Le plusvalenze, dell’importo di Euro 627.311,00, erano conseguite con atto registrato il 13 aprile 2004 e non dichiarate.

La contribuente, contestando la realizzazione delle plusvalenze, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che con sentenza n. 109/07/2010 accoglieva il ricorso. L’appello, proposto dalla Agenzia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, era rigettato con la sentenza ora impugnata.

L’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che erroneamente il giudice regionale abbia escluso i presupposti della fattispecie disciplinata dall’art. 67 cit., comma 1, lett. a).

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituita la contribuente, che ha contraddicendo alle ragioni del ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto.

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso è infondato.

L’Agenzia ha sostenuto l’erroneità della pronuncia perchè nel caso di specie si trattava di un terreno, acquistato nel 1993, sul quale era stato realizzato un fabbricato di due piani fuori terra nel 1994, acquisito con atto di cessione volontaria nel 2004 dalla TAV s.p.a. nell’ambito dei procedimenti di esproprio per la realizzazione della linea ferroviaria veloce tra Napoli e Roma. L’Agenzia sostiene che la cessione rientri nella fattispecie disciplinata dal TUIR, art. 67, comma 1, lett. a) e che il terreno aveva vocazione edilizia.

La sentenza ha ritenuto estranea alla ipotesi prevista dall’art. 67, lett. a), il caso di specie, valorizzando le circostanze: che il terreno al momento dell’acquisto, nel 1993, avesse destinazione agricola; che nel 1994 sul medesimo fu elevato un fabbricato (abusivo), destinato per un decennio a prima casa dalla contribuente, senza peraltro realizzare opere di urbanizzazione primaria; che nel 2004, a seguito delle attività di esproprio finalizzate alla realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità tra Napoli e Roma, il procedimento ablativo si concluse con cessione volontaria del terreno, stipulando l’atto definitivo nel 2007. Ha ritenuto che la vicenda non rientrasse nella fattispecie invocata dalla Amministrazione, ossia il TUIR, art. 67, comma 1, lett. a), senza che l’Ufficio avesse mai contestato la diversa ipotesi disciplinata dalla lett. b) della stessa norma.

I fatti, pacifici tra le parti, evidenziano che l’operazione di cessione volontaria dell’area di terreno con relativo fabbricato non rientrava nell’ipotesi contestata dalla Agenzia, ma in quella prevista dalla lett. b), che riprendeva la formulazione della corrispondente lett. b) dell’art. 81, come modificata dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 1, lett. f e comma 5 (all’epoca art. 81 TUIR).

A tal fine questa Corte ha affermato che in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi della L. n. 413 cit., art. 11, comma 5, sono sottoposte a tassazione le plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità di esproprio a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o di cessione di terreni fabbricabili, quale che sia la finalità concreta – realizzazione di un’opera pubblica o di un’opera di pubblica utilità, categoria quest’ultima nella quale rientrano gli insediamenti produttivi e gli impianti industriali, pur se realizzati da privati, previsti dagli strumenti urbanistici – a cui la medesima procedura sia preordinata. Pertanto, attesa la irrilevanza sia del titolo sia della finalità dell’opera che realizza il trasferimento, la plusvalenza è soggetta a tassazione tanto se il trasferimento avviene a seguito di cessione a titolo oneroso, riconducibile ad una scelta libera ed autonoma del cedente, quanto se il trasferimento avviene forzosamente a seguito di espropriazione, cessione volontaria od occupazione appropriativi per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità (Cass., sent. n. 14362/2011; 8621/2004).

Anche alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 67 cit., le cessioni volontarie che definiscono, in luogo dell’atto di esproprio, il procedimento ablativo, vanno sussunte, per ciò che concerne la disciplina impositiva che prevede la tassazione nella percentuale del 20% dell’indennità percepita a titolo di esproprio o del prezzo concordato per la cessione medesima, nell’ipotesi contemplata nella lett. b) e non nella lett. a), disciplinante la diversa fattispecie della vendita di terreno (con o senza l’eventuale edificio sul medesimo insistente), successiva alla sua lottizzazione o all’esecuzione di opere intese a renderlo edificabile.

In conclusione il motivo non trova accoglimento.

Considerato che il ricorso va rigettato e all’esito del giudizio la regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, sicchè esse vanno liquidate in favore della S. nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia al pagamento in favore della controricorrente delle spese di causa, che si liquidano in Euro 5.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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