Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32811 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12846-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato IRMA CONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MASSELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di VERONA, depositata il 06 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE NASI.

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto le doglianze di M.N., contribuente appellante, che si era visto respingere, in prime cure, il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione ad un atto giudiziario;

che, secondo il giudice di appello, con la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Verona, contenente la declaratoria di nullità dell’opposto decreto ingiuntivo per ragioni concernenti la competenza territoriale del giudice adito, è venuto meno il presupposto del pagamento, non ancora effettuato, dell’imposta di registro, e che quindi il contribuente aveva legittimamente chiesto all’Amministrazione finanziaria, con istanza di autotutela, lo sgravio dell’imposta, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, disposizione invocata con l’atto di appello;

che l’intimato contribuente resiste con controricorso e memoria.

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, giacchè il giudice di appello ha ritenuto ininfluente la definitività dell’avviso di liquidazione notificato dall’Ufficio e non impugnato, ammissibile l’istanza di autotutela, ancorchè essa trovasse il suo presupposto in un fatto successivo alla notifica dell’atto impositivo, nella specie, la sentenza del Tribunale di Verona che aveva annullato il decreto ingiuntivo richiesto dal M., ed infine possibile una pronuncia in merito sulla debenza del tributo, ritenuto non dovuto, fatta eccezione per la sanzione;

che con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che regola il trattamento fiscale degli atti dell’autorità giudiziaria, i quali sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere legittimo il diniego di autotutela, stante la definitività dell’avviso di liquidazione dell’imposta evasa, e la pacifica circostanza che la sentenza del Tribunale di Verona è divenuta definitiva solo dopo la presentazione della istanza di autotutela, ed anche dopo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio;

che con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa dell’art. 2967 c.c., giacchè il giudice di appello neppure ha considerato che il contribuente non riferisce, nè comunque prova, la mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice (Tribunale di Cassino) indicato come competente a conoscere il rapporto controverso, a seguito di sentenza dichiaratamente passata in giudicato (il 26 gennaio 2011) perchè non impugnata;

che le suesposte censure, esaminabili congiuntamente in quanto sottese alla medesima questione di diritto, sono fondate, e meritano accoglimento, per le ragioni di seguito riportate;

che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass. n. 7616/2018, n. 1965/2018);

che, infatti, come questa Corte (Cass. n. 15220/2012) ha opportunamente chiarito, “eventuali istanze stragiudiziali rivolte alla Amministrazione al fine di sollecitare una rimeditazione delle proprie determinazioni, introducono un autonomo procedimento amministrativo e si situano nel diverso ambito dell’esercizio dei poteri officiosi riservati alla Pubblica amministrazione (in materia fiscale originariamente disciplinati dal D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 68 – abrogato dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, art. 23 -, quindi dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 27 e dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, ma anche oggetto di intervento interpretativo del Ministero delle Finanze con la circolare n. 198/5 del 5 agosto 1998);

che, nella specie, in applicazione del principio precedentemente esposto, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che l’avviso di liquidazione notificato al contribuente, non ritualmente impugnato, non è più opponibile, e che la sentenza del Tribunale di Verona, pubblicata il 4 dicembre 2009, è diventata definitiva il 26 gennaio 2011, cosicchè quando il 15 febbraio 2010 (o l’11 febbraio 2010 secondo parte ricorrente) venne presentata dal M. l’istanza di annullamento in autotutela di un atto impositivo ormai irretrattabile, il decreto ingiuntivo, in quel momento, era venuto meno, per effetto della sentenza di incompetenza, pubblicata il 4 dicembre 2009, ma ancora impugnabile, per cui non era affatto venuto meno l’obbligo della registrazione dell’atto giudiziario, e del pagamento della relativa imposta, non ancora eseguito, stante la ricorrenza delle previsioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37;

che il contribuente, mediante l’impugnazione del diniego di autotutela, ha inteso far valere una ragione di sostanziale ingiustizia dell’atto impositivo che avrebbe dovuto in tesi – indurre l’Amministrazione al ritiro dello stesso, essendo venuto meno il decreto ingiuntivo che giustificava il pagamento della imposta, cosa, tuttavia, ben diversa dal sostenere che il “giudicato” vincola l’Amministrazione a revocare i propri atti definitivi fondati su presupposti di fatti accertati in modo diverso in sede giudiziale, sussistendo soltanto una sentenza di primo grado di accoglimento della opposizione per incompetenza per territorio del giudice del monitorio, anche se a seguito di detta pronuncia ciò che trasmigra dinanzi al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione ad un decreto non più esistente, ma altra e diversa vicenda processuale, destinata a svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (Cass. n. 2843/1998, v. anche n. 2484/2003);

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, e la causa, in quanto non necessita di ulteriori accertamenti, va decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

che l’evoluzione della vicenda processuale ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata giustificano la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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