Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32814 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6145-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BOCOGE SPA COSTRUZIONI GENERALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, GIUSEPPE RUSSO CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 13/01/12 del 16 gennaio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza 27 settembre 2001 (sollecitata il 2 maggio 2007) di rimborso dell’imposta proporzionale di registro (1%) spontaneamente versata l’8 marzo 2000, su Mod.F23, dalla Bocoge spa – Costruzioni Generali. Versamento effettuato a seguito di avviso di liquidazione (non opposto) di imposte e soprattasse dovute in dipendenza della denuncia di avveramento della condizione contenuta nell’atto costitutivo 24 aprile 1997 della società medesima.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’istanza di rimborso e la successiva impugnativa del silenzio rifiuto su di essa formatosi fossero ammissibili pur in presenza di versamento spontaneo effettuato su atto impositivo non impugnato; – nel merito, la pretesa impositiva di cui all’avviso di liquidazione fosse illegittima perchè l’imposta proporzionale di registro in questione era incompatibile con la normativa comunitaria, immediatamente applicabile, di cui alla direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969, e successive modifiche; – in particolare, sulla base dell’art. 7 di tale direttiva, gli Stati membri non potessero assoggettare ad imposta proporzionale di registro le operazioni di riorganizzazione societaria quale doveva considerarsi quella in questione.

Resiste con controricorso la Bocoge spa – Costruzioni Generali.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Per avere la commissione tributarla regionale ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, nonostante che la pretesa impositiva dovesse ritenersi ormai definitiva per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione previamente notificato (principio di certezza dei rapporti giuridici e di definitività degli atti amministrativi non impugnati).

Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione del principio della certezza del diritto e della intangibilità dei rapporti esauriti. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che l’inutile decorso del termine per la proposizione del ricorso rendeva definitivo il rapporto giuridico; dovendosi la nozione di esaurimento del rapporto riferirsi non solo al giudicato, ma anche alla sopravvenuta inoppugnabilità dell’atto amministrativo.

p. 2.2 Questi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono fondati.

La decisione della commissione tributaria regionale si pone infatti in contrasto con il regime di definitività della pretesa impositiva a seguito e per effetto della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione sui quali essa si basa. Regime di definitività che verrebbe meno – con evidente pregiudizio dei principi di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, massimamente di quelli tributari e di entrata pubblica allorquando si ammettesse la possibilità per il contribuente rimettere in discussione il debito tributario mediante una successiva istanza di rimborso, ancorchè l’estinzione del debito stesso sia avvenuta non in forza di versamento diretto e spontaneo (sull’erroneo convincimento di effettiva debenza dell’imposta), ma a seguito di un’attività impositiva vera e propria.

Va fatto qui richiamo del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, esattamente in termini, secondo cui “il procedimento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, attiene al rimborso dei versamenti diretti, cioè di quei versamenti che il contribuente abbia effettuato spontaneamente, in adempimento di un ritenuto obbligo di legge, e non si applica quindi ai versamenti conseguenti alla notifica di un atto contenente una pretesa impositiva, posto che, in tal caso, avendo l’Amministrazione finanziaria esercitato la potestà impositiva, mediante l’accertamento o la liquidazione dell’imposta, ed avendo il contribuente adempiuto, al fine di evitare maggiori oneri, solo l’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo è idonea ad evitare che il presupposto della pretesa tributaria divenga definitivo, rendendo improponibile la richiesta di rimborso” (Cass. 7086/10; così Cass. 12009/06 ed altre).

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 direttiva 69/335/CE e successive modifiche, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, Tar. parte 1, nella formulazione applicabile (ante 2000) ratione temporis. Per avere la commissione tributaria regionale affermato, nel merito, la non debenza dell’imposta proporzionale di registro ai sensi della direttiva in oggetto, nonostante che non si trattasse nella specie di una mera operazione di riorganizzazione aziendale ovvero di altra operazione straordinaria esente, bensì di un’operazione di ricapitalizzazione di una società mediante azioni di altra società di capitale (art. 4 Tariffa cit., in relazione all’art. 4, non 7, Dir. CE cit.).

Si tratta di motivo assorbito dall’accoglimento delle altre due censure.

p. 4. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata. Sussistono i presupposti per la decisione ex art. 384 c.p.c., mediante dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente.

Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese del giudizio di merito debbano essere compensate; con addebito alla società contribuente delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo ex art. 384 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente;

– pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico di quest’ultima, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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