LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5538-2013 proposto da:
C.E., V.F., CA.AL., B.R., CI.GI., T.A., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA VARANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ARMANDO LUZZI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.
RITENUTO
che la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, accolse l’appello dell’Agenzia delle entrate, ed in riforma della decisione di primo grado dichiarò legittimo il diniego di rimborso della imposta di successione pagata in forma dilazionata dai componenti della associazione religiosa “*****”, in qualità di eredi di Co.Ma., deceduto il 14/11/1993, in relazione alle denunce di successione presentate nei mesi di maggio e giugno del 1994;
che, secondo il giudice di appello, la predetta associazione, al momento dell’apertura della successione, non era stata ancora ente civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico, risalendo tale riconoscimento al gennaio 1995, per cui l’eredità non poteva essere devoluta a suo favore, in difetto di personalità giuridica, tant’è che lo stesso testatore aveva disposto dei propri beni a favore dei singoli componenti l’associazione religiosa, i quali avevano provveduto a donare a quest’ultima, in data 23/6/1994, i beni ereditari, così realizzando la volontà del de cuius, e che la sentenza n. 120/07 del Tribunale di Pistoia – Sezione Distaccata di Monsummano Terme, con la quale è stata riconosciuta in capo alla associazione ex tunc la qualità di erede, benchè divenuta definitiva, non può giustificare la richiesta di rimborso dell’imposta, non potendo l’associazione godere, al momento della apertura della successione, dell’esenzione prevista dagli accordi vigenti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede per gli enti ecclesiastici riconosciuti;
che per la cassazione di tale sentenza i contribuenti C.E., T.A., B.R., Ca.Al., Ci.Gi., M.P., V.F., presentano un ricorso affidato a tre motivi, cui l’intimata Amministrazione finanziaria resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che i ricorrenti deducono (primo motivo) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 28,42 e 43,erronea e/o insufficiente motivazione, violazione dell’art. 12 disposizioni sulla legge in generale, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, giacchè la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una diversa devoluzione ereditaria, all’esito di una sentenza civile passata in giudicato, fa sorgere il diritto alla restituzione dell’imposta di successione pagata in ragione della contestata qualità di erede, nonchè (secondo motivo) violazione delle norme sul giudicato giacchè la sentenza impugnata esclude l’imponibilità all’Agenzia delle entrate della pronuncia del giudice civile in quanto non era parte in quel giudizio, infine (terzo motivo), violazione delle disposizioni in materia di richiesta di rimborso dell’imposta di successione, giacchè, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, nessuna norma impone che la stessa debba essere presentata da tutti gli eredi;
che le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento;
che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11195/2012), può affermarsi che qualora l’esito del giudizio di impugnazione di un testamento olografo determini un mutamento della devoluzione ereditaria, spetta a chi abbia indebitamente pagato l’imposta il diritto al rimborso della stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 42, comma 1, lett. e), da richiedere al competente ufficio finanziario, e che sino alla formazione del relativo giudicato non vi è alcuna certezza in ordine al presupposto dell’imposta ed al soggetto passivo di essa, per cui non può sorgere alcun diritto al rimborso in capo al soggetto che abbia provveduto al pagamento, nè tantomeno può parlarsi di decadenza dal diritto di richiedere il rimborso o di prescrizione del diritto di credito medesimo (Cass. n. 12069/2004, v. anche n. 5319/2012, sia pure con riferimento al D.P.R. n. 637 del 1972);
che la sentenza impugnata non è in linea con i suindicati principi, e merita di essere censurata, perchè attribuisce rilievo dirimente al fatto che i contribuenti non avevano “presentato alcuna domanda sostitutiva o integrativa (D.P.R. – rectius – D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6)”, all’esito del passaggio in giudicato della ricordata sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione Distaccata di Monsummano Terme, la quale “ha interpretato il testamento in senso favorevole dalla ***** riconoscendola erede”, inoltre, al fatto che “tale riconoscimento è avvenuto a far data dal decesso di don Co., data alla quale la Confraternita non aveva ancora ricevuto il riconoscimento giuridico e, pertanto, non poteva godere dell’esenzione da imposta”, infine, al fatto che la sentenza favorevole ai confratelli non giova a quelli che non sono “firmatari in proprio dell’istanza di rimborso”, questione rilevabile in via officiosa dal giudice di appello;
che, quanto al primo profilo, D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 43, stabilisce che l’esito del giudizio sull’impugnazione del testamento, qualora determini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a seconda dei casi, l’obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (dello stesso D.Lgs., art. 28, comma 6), ovvero, al contrario, il diritto al rimborso (stesso D.Lgs., art. 42, comma 1, lett. e)), ove appunto non si debba procedere a liquidazione dell’imposta (Cass. n. 2484/2006);
che, quanto al secondo profilo, l’esenzione dall’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, spetta anche agli enti non ancora riconosciuti alla data di apertura della successione, e ciò si ricava dal D.Lgs. citato, art. 31, comma 2, lett. h), che disciplina il termine per la presentazione della dichiarazione, prevedendo che esso decorre, “per gli enti non ancora riconosciuti, purchè sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione.”, cosa che conferma che i trasferimenti in favore degli enti privi della personalità giuridica a sopra detta data rientrano nell’orbita della normativa in esame, la quale intende privilegiare le finalità dei soggetti beneficiari dell’esenzione, come peraltro riconosciuto nei documenti di prassi afferenti il precedente D.P.R. n. 673 del 1972;
che, quanto all’ulteriore profilo, giova considerare che la dichiarazione di successione presentata da uno dei coeredi si presume, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 4, fatta anche nell’interesse e per conto di tutti gli altri, e che il D.Lgs. citato, art. 42, non prescrive specifiche modalità al riguardo, per cui non può ritenersi invalida la domanda di rimborso sol perchè presentata da uno degli eredi per imposte indebitamente percette in relazione ad un rapporto tributario successorio che li riguarda tutti, e conseguentemente inidonea a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario; che, in conclusione, la sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate in ragione della assenza di una giurisprudenza consolidata sulle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dei contribuenti. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018