LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1577-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.C., A.O., A.A., AN.AL., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato GASPARE FAGA, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO MASSIMILIANO DI FIORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO, depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.
RILEVATO
che:
p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 75/3/11 del 21 novembre 2011, con la quale la commissione tributaria regionale del Molise, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione (con revoca dei benefici “prima casa” già accordati per rapporto di pertinenzialità) emesso nei confronti di A.C., A.A., A.R., An.Al. ed A.O.; ciò a titolo di maggiore imposta dovuta sulla successione di A.G., deceduto il *****.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’accertamento di maggior valore derivava dalla valutazione di un immobile in base alla categoria C1 (negozio) risultante a catasto al momento dell’apertura della successione, in luogo di quella dichiarata C6 (garage); il richiamo al mero dato catastale doveva tuttavia ritenersi in contrasto con la necessità di valutare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile alla data dell’apertura della successione, momento in ordine al quale gli eredi avevano “esaurientemente” dimostrato che l’immobile in questione era appunto adibito a garage, e non a negozio.
Resistono con controricorso e memoria gli A..
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, nella specie, l’ufficio aveva operato, non già una valutazione automatica del bene in base alla rendita catastale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, bensì una stima comparativa secondo quanto accertato, con riferimento alla data di apertura della successione, dall’UTE (per un valore risultato inferiore a quello derivante dal parametro automatico).
p. 2.2 I motivo è infondato.
La commissione tributaria regionale ha regolato la fattispecie in applicazione del principio di diritto, che non si ritiene qui di disattendere, secondo cui: “In tema di imposta di registro, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell’Ufficio del Registro in ordine agli atti concernenti immobili, richiede che l’immobile oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale riferibile allo stato del bene trasferito al momento della cessione, sicchè il criterio di valutazione automatica non può trovare applicazione quando, a causa di intervenute modifiche, la situazione di fatto e giuridica risulti modificata rispetto a quella catastale, poichè in tale evenienza è come se l’immobile fosse privo di rendita” (Cass. 11279/03; così Cass. 26685/09; 30185/17 ed altre).
Ora, se è vero che il maggior valore dell’immobile caduto in successione era stato individuato dall’agenzia delle entrate previa stima UTE, altrettanto indubbio è che, come si evince da quanto riportato in ricorso (pag.8), tale stima si era basata proprio sulla classificazione catastale C1 attribuita all’immobile al momento della successione; e, inoltre, sulla comparazione con immobili “della medesima categoria catastale” (negozi).
Là dove il convincimento del giudice di merito è stato proprio nel senso della irrilevanza ai fini di causa della classificazione catastale in oggetto, sul presupposto che l’immobile avesse già comprovatamente subito, al momento dell’apertura della successione, una variazione di fatto e di destinazione d’uso tale da rendersi non più consono alla suddetta classificazione. Situazione nella quale, in forza del su riportato indirizzo di legittimità, l’immobile stesso doveva dunque ritenersi sostanzialmente “privo di rendita”, con conseguente necessità di operare una stima che tenesse conto, in concreto, delle caratteristiche fattuali (garage) da esso rivestite al momento dell’apertura della successione.
Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione normativa D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 43 e art. 52.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – difetto di motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale basato il proprio convincimento di congruità del valore dichiarato dagli eredi sulla base di circostanze inconferenti (quale la mancata attivazione nell’immobile in questione della fornitura di corrente elettrica); tenuto anche conto che la classificazione catastale successivamente attribuita dagli eredi stessi con procedura Docfa (C6 – garage) non poteva retroagire al momento dell’apertura della successione.
p. 3.2 Il motivo è inammissibile sotto due concorrenti profili.
Sotto un primo aspetto, esso si limita a contrapporre alla valutazione fattuale recepita dal giudice di merito in ordine alla natura e destinazione dell’immobile in questione quale garage (sulla base di quanto “esaurientemente” dedotto dai coeredi), la divergente valutazione operata dall’agenzia delle entrate. Il che si risolve non nella evidenziazione di lacune logiche ovvero espositive tali da inficiare il ragionamento del giudice di appello (espressamente confermativo, sul punto, di quanto già ritenuto dal primo giudice nella ricostruzione degli aspetti fattuali della vicenda), bensì nella sollecitazione ad una nuova delibazione probatoria e di merito (ciò è reso addirittura eclatante, tra il resto, nella deduzione in ricorso del diverso peso probatorio che andrebbe asseritamente attribuito al fatto che l’immobile in questione, al momento dell’apertura della successione, non fosse servito da corrente elettrica); il che, appunto, è certamente inammissibile nella presente sede di legittimità.
Sotto un secondo aspetto, il motivo sovrappone elementi motivazionali a vere e proprie (asserite) violazioni di legge (eventualmente censurabili sotto il diverso profilo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); segnatamente nella parte in cui con esso si contesta che la classificazione catastale successivamente dichiarata dai coeredi all’esito di procedura Docfa (peraltro non confutata dall’agenzia delle entrate) potesse sortire effetto retroattivo con riguardo al momento di apertura della cessione. Sennonchè la ratio decidendi della commissione tributaria regionale non è stata nel senso di affermare, in diritto, tale automatica retroattività (che viene effettivamente esclusa dall’indirizzo di legittimità: v., in tema di Ici, Cass. 13018/12; 11844/17 ed altre), bensì in quello di ritenere nella specie necessaria, stante la sostanziale assenza di rendita dell’immobile a seguito delle variazioni tipologiche alle quali era stato sottoposto ancor prima dell’apertura della successione, la considerazione delle caratteristiche intrinseche e fattuali del cespite. Considerazione che ha condotto la commissione tributaria regionale ad individuare nella specie un garage, e non un negozio; diversamente da quanto posto a fondamento della rettifica di maggior valore.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018