Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32831 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17963-2013 proposto da:

R.M., R.G., V.N., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 90/47/12 depositata il 29.5.2012 la C.T.R. della Campania rigettava l’appello proposto da R.G., R.M. e V.N. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso introduttivo.

I contribuenti avevano impugnato il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’importo indebitamente versato a titolo di imposta di successione, a seguito di errato calcolo, effettuato in sede di presentazione della dichiarazione di successione quali eredi di R.A..

La CTR accoglieva il gravame sulla inammissibilità del ricorso di primo grado e rigettava nel merito l’appello sul presupposto che i contribuenti non avessero fornito prova che i beni caduti in successione fossero in comunione legale tra il de cuius e la moglie e che quindi l’imposta di successione avrebbe dovuto essere corrisposta solo sul 50% del valore, con diritto al rimborso.

Avverso la suddetta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112,167,180 e 345 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentano in particolare che la CTR avrebbe giudicato ultra petita avendo rigettato la domanda per carenza di prova della comproprietà dei beni caduti in successione, circostanza mai contestata dall’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 115 e 324c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentano in particolare che la CTR aveva totalmente omesso di accertare il formarsi del giudicato interno, relativamente alla mancata contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria sulla titolarità in capo al de cuius del 50% dei beni caduti in successione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Le censure sono fondate.

Dalla trascrizione delle difese dell’Agenzia formulate negli atti di costituzione in primo e in secondo grado si evince che l’Ufficio ha fondato le proprie difese esclusivamente sulla tardività della domanda di rimborso, senza eccepire l’insussistenza del presupposto del rimborso e cioè che i beni fossero in proprietà del de cuius solo nella misura del 50% e che, conseguentemente, l’imposta di successione doveva essere corrisposta solo sul 50% del valore.

Non è revocabile in dubbio che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applichi anche nel processo tributario; attesa (‘indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. 2015 n. 2196; Cass. n. 13834/2014). La non contestazione, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, (v. L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 140) a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne il piano (probatorio) dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo. Si riferisce, cioè, ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Non si estende, invece, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio.

La parte resistente deve, all’atto della costituzione in giudizio, esporre “le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”, indicando “le prove di cui intende valersi” e proponendo “altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”.

Da un lato i fatti e i profili non contestati col ricorso, dall’altro i fatti impeditivi o estintivi ivi dedotti (o anche i fatti secondari), non contestati dall’ufficio in sede di controdeduzioni, divengono fatti pacifici sul piano della prova della loro storica esistenza (v. Cass. n. 10867-05), nello specifico senso che non possono costituire oggetto di negazione, salvo che l’inesistenza non emerga da altre risultanze ritualmente acquisite.

Poichè l’ufficio non ha contestato che gli immobili in relazione ai quali era stata pagata l’imposta di successione fossero solo nel 50% di proprietà del de cuius la circostanza doveva darsi per ammessa.

La CTR avrebbe dovuto accertare se l’insussistenza della comproprietà dei beni emergesse da altre evidenze processuali ritualmente acquisite.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del terzo motivo di ricorso e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania che si atterrà al principio di diritto sopra affermato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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