LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3683-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ZOSIMA VECCHIO;
– ricorrente –
contro
A.G., AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO;
– intimati –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 2 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
Nonchè da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato SCREPONI ADRIANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
contro
EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA *****, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 301/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. BILLI STEFANIA.
RITENUTO
CHE:
– la controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento riferita ad una cartella riguardante contributi Irpef e contributo sanitario nazionale, oltre interessi e sanzioni, per l’importo di Euro 8726,67;
– il contribuente aveva impugnato il provvedimento eccependo tra le varie doglianze, per quello che qui rileva, la mancata notifica della cartella di pagamento, nonchè la prescrizione del diritto di riscuotere le predette somme;
– la C.T.R. di Roma, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite; la pronuncia si fonda sulla inammissibilità della proposizione di nuove prove in grado di appello, nonchè di nuovi documenti: “non, almeno, di quelli che erano già esistenti nel corso del primo grado è già in possesso della parte che ha omesso di depositarli”; la sentenza rileva, altresì, che la semplice produzione della ricevuta di una raccomandata non è idonea a provare che la busta contenesse effettivamente l’atto indicato;
– avverso la sentenza ricorre Equitalia Sud S.p.A.; il contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale. L’Agenzia delle Entrate, costituitasi tardivamente, presenta memoria solo al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ed in corso di giudizio deposita comparsa di costituzione di nuovo difensore. La difesa di in corso di causa ha prodotto atto di rinuncia al mandato Equitalia Sud S.p.a..
CONSIDERATO
CHE:
1. Equitalia Sud S.p.A., propone due motivi di ricorso; con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in particolare, ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto l’inammissibilità in grado d’appello della produzione di nuovi documenti che, già esistenti in primo grado, non siano stati prodotti senza alcuna giustificazione.
1.1. Il motivo è fondato. Ritiene, infatti, il collegio di aderire all’orientamento espresso dalla S.C. secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità.” (Cass. n. 8927 del 2018). Tale principio trova giustificazione ” alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3.” (Cass. n. 27774 del 2017, ma anche n. 18907 del 2011). La sentenza impugnata, ha disatteso l’orientamento ora riportato, ed ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica della cartella impugnata.
2. Con il secondo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, in particolare, si duole che la CTR abbia ritenuto che la produzione della ricevuta di una raccomandata non provi che la busta contenesse effettivamente l’atto indicato.
2.1. Il motivo è fondato, in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, comma 1, da ultimo citato, comma 1, cpv., “La cartella può essere notificata anche in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. La sentenza impugnata non ha tenuto conto del disposto normativo ora riportato, il cui chiaro enunciato letterale non si presta a plurime interpretazioni.
3. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente propone ricorso incidentale lamentando la violazione del combinato disposto dall’art. 91 c.p.c. e dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in particolare, si duole che le sentenze di merito non abbiano in alcun modo motivato sulle ragioni per le quali hanno compensato le spese del giudizio.
3.1. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento dei motivi del ricorso principale.
4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
5. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; assorbito il motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi dell’originario ricorso introduttivo, nonchè per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018