LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10734-2013 proposto da:
FRICES SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati BUZZANCA FLAVIA, MERLINO CARLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO ACCURSIO;
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 123/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
RILEVATO
CHE:
1. Frices s.r.l. ha impugnato, con distinti ricorsi, sei cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Riscossione Sicilia (già Serit Sicilia) s.p.a., allegando di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di comunicazione della conseguente iscrizione ipotecaria, separatamente impugnata;
2. la CTP di Messina, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultima parte, e la pronuncia, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR di Palermo, sezione staccata di Messina, con sentenza del 18 ottobre 2012;
3. la società ricorre per la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi;
4. con il primo lamenta falsa applicazione dell’art. 19 cit., per avere la commissione dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo, in modo erroneo, che la norma imponga di impugnare gli atti presupposti e l’atto consequenziale congiuntamente, senza neppure considerare che essa aveva proposto contestuale ricorso anche per l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria ed aveva chiesto la riunione dei giudizi, fissati per la discussione il medesimo giorno e dinanzi al medesimo collegio sia in primo grado sia in appello;
5. con gli ulteriori motivi la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate contro le cartelle e ritenute dalla CTR assorbite;
6. l’Agenzia delle Entrate, creditrice delle somme portate nelle cartelle, e Riscossione Sicilia spa, agente della riscossione, hanno depositato controricorso, sollevando anche questioni preliminari attinenti all’ammissibilità del ricorso per assenza di procura conforme a quanto richiesto dall’art. 365 c.p.c. e perchè notificato all’ufficio periferico della Agenzia delle Entrate invece che a quest’ultima presso l’Avvocatura dello Stato.
CONSIDERATO
CHE:
1. le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso devono essere respinte;
1.1. l’amministratore unico di Frices ha rilasciato la procura a margine del ricorso: trova dunque applicazione nella specie il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui “la procura apposta a margine del ricorso per cassazione nella quale il mandato difensivo è conferito con espressioni generiche, non menzionanti specificamente il giudizio di cassazione, e senza data, è da considerarsi validamente rilasciata, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente quello specifico e puntuale riferimento dell’uno all’altro, che il disposto dell’art. 365 c.p.c. richiede ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità” (ex multis, v. Cass. n. 25725 del 5/12/2014 e n. 26233 del 02/12/2005);
1.2. la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, che, in forza del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, ha partecipato al grado di appello senza l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, è da ritenersi pienamente valida (v. da ultimo, in motivazione, Cass. n. 3985 del 24/11/2016, secondo cui la sentenza d’appello emessa in un giudizio nel quale l’Agenzia delle Entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, deve essere notificata presso la sede centrale dell’Agenzia o, alternativamente, presso la sede del suo ufficio periferico, essendo stato implicitamente abrogato, ad opera del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle agenzie fiscali, della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, che imponeva in ogni caso la notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, mentre solo qualora “Agenzia si sia avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la notificazione va eseguita, secondo i principi generali, presso quest’ultima”);
2. il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che una lettura costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., (ove è previsto che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri” e che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”) impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere anche prima, e separatamente, l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.(Cass. S.U. n. 19704/015);
3. all’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, che deciderà anche delle spese del giudizio di legittimità;
4. restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, attinenti a questioni che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018