Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32838 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17068-2013 proposto da:

BT ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

1. la Commissione provinciale di Torino respinse il ricorso proposto da BT Italia contro due avvisi di liquidazione d’interessi ed irrogazione sanzioni, emessi nei suoi confronti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate per ritardato versamento della tassa di concessione governativa sulle licenze per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione;

2. la Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza del 21 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto dalla soccombente contro la decisione, affermando che l’atto era meramente ripropositivo delle eccezioni avanzate dalla società in primo grado, ma non conteneva critiche specifiche alle motivazioni in base alle quali la CTP le aveva rigettate; il giudice d’appello ha peraltro riesaminato nel merito tali eccezioni, ribadendone l’infondatezza;

3. BT Italia s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di quattro motivi illustrati con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, BT Italia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, rilevando come il requisito della specificità dei motivi d’appello sia richiesto per impedire impugnazioni basate su generiche contestazioni di ingiustizia della decisione impugnata e come, pertanto, la sanzione dell’inammissibilità sia inapplicabile qualora l’atto, pur riproponendo gli argomenti già dedotti nel giudizio di primo grado, illustri in modo in equivoco le ragioni che potrebbero condurre alla riforma della pronuncia impugnata;

2. il motivo va accolto;

3. va premesso che, in ossequio al principio di specificità del ricorso, la ricorrente ha riprodotto i motivi d’appello dichiarati inammissibili dalla CTR, con i quali ha ribadito le ragioni poste a sostegno dell’atto introduttivo del giudizio, sicuramente idonee, ove ritenute fondate, a condurre alla riforma della decisione di primo grado;

4. la statuizione di inammissibilità del gravame si pone dunque in contrasto col principio di questa Corte secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n.1200 del 22/01/2016; per identica statuizione di diritto espressa con riguardo all’appello dell’amministrazione, cfr. Cass. n. 24641 del 05/10/2018, ove si precisa che l’art. 53 cit., è norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., nonchè Cass. n. 7369 del 22/03/2017);

5. il principio risulta particolarmente aderente al caso di specie, in cui tutte le questioni che formano oggetto del giudizio sono di mero diritto, e non di fatto: il requisito della specificità dell’appello non può infatti essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, quasi che gli sia precluso di sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice;

6. risultano inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori mezzi di censura dedotti dalla ricorrente per contrastare le argomentazioni svolte ad abundantiam, e impropriamente, in sentenza per escludere la fondatezza, nel merito, dei motivi d’appello: il giudice a quo doveva infatti arrestarsi alla pronuncia di inammissibilità del gravame, con la quale aveva definito e chiuso il giudizio, spogliandosi della potestas iudicandi sul merito della controversia (cfr. per tutte, fra molte, Cass. S.U. nn. 24469/013, 3840/07);

7. all’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per l’esame del merito dell’appello, alla Commissione tributaria regionale di Torino in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,(anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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