Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32839 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6800 del ruolo generale dell’anno 2012 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Logistica N. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore N.G.B., e Immobiliare Industriale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore G.B.N., risultanti dalla scissione della N. Depositi Distribuzione Merci s.r.l., in forza dell’atto a rogito dott. G.G. stipulato in *****, iscritto al rep. *****, racc. *****, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Filippo Bassu e dall’avv.to Nicola Laurenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma, Via F. Denza 50/A;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 13/08/2011, depositata il 31 gennaio 2011, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. De Matteis Stanislao, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che

– con sentenza n. 13/08/2011, depositata il 31 gennaio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di N. Depositi Distribuzione Merci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 114/04/2006 della Commissione tributaria provinciale di Sassari che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** con la quale l’Ufficio aveva iscritto a ruolo la somma di Euro 45.429,95 a titolo di Iva, sanzioni e interessi, in forza della sentenza n. 33/09/02 della CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, che, passata in giudicato in data 16 aprile 2003, aveva reso definitivo l’avviso di rettifica Iva n. *****, relativo all’anno 1987;

– in punto di fatto il giudice di appello ha premesso che: 1) la sentenza n. 114/04/06 della CTP di Sassari avverso la cartella di pagamento n. ***** aveva accolto il ricorso proposto da N. Depositi Distribuzione Merci s.r.l., in quanto non risultava agli atti la prova della comunicazione alla società contribuente sia della data dell’udienza di trattazione che del dispositivo della sentenza (n. 33/09/2002) della CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, che, definendo il giudizio presupposto avente ad aggetto l’avviso di rettifica Iva per l’anno 1987, era stata posta a fondamento della impugnata cartella di pagamento; 2) avverso la sentenza della CTP di Sassari aveva proposto appello l’Ufficio deducendo il mancato rilievo da parte del giudice di primo grado dell’inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, stante la sottoscrizione dello stesso ad opera non del difensore ma del solo rappresentante legale della società; l’avvenuta notifica dell’avviso dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza della CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, del giudizio presupposto, in base ai dati del sistema informativo della detta CTR, già allegati in primo grado; l’imputabilità a mero errore materiale dell’indicazione nella cartella di pagamento del n. 38 in luogo di n. 33 della sentenza della CTR del precedente giudizio; 3) aveva controdedotto, nello spiegare anche appello incidentale, la società contribuente chiedendo la pronuncia sul merito della cartella di pagamento – con condanna dell’Ufficio anche alle spese processuali del precedente giudizio- risultando la stessa viziata per l’errata indicazione della sentenza (n. 38 in luogo di n. 33) cui si riferiva e, in ogni caso, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, con declaratoria della nullità della cartella per mancata notifica dell’avviso di trattazione del giudizio precedente e del dispositivo della sentenza n. 33/09/2002 della CTR; 4) in data 29/09/2010, la contribuente aveva depositato memorie eccependo la mancata notifica dell’atto di appello del precedente giudizio al domicilio eletto del difensore ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, con conseguente mancata conoscenza dell’intero processo nonchè la mancata comunicazione, secondo le modalità di cui all’art. 17 cit., anche dell’avviso dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza della CTR n. 33/09/02;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’Ufficio non aveva fornito la prova della notifica dell’atto appello – del giudizio presupposto, avente ad oggetto l’avviso di rettifica Iva relativo all’anno 1987, sfociato nella sentenza della CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari n.33/09/02, posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata – al domicilio eletto del difensore della contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17,con conseguente non corretta instaurazione del detto processo; nè tantomeno aveva fornito la prova della comunicazione dell’avviso dell’udienza di trattazione e del dispositivo della richiamata sentenza secondo le modalità di cui all’art. 17 cit.; 2) tra l’altro, la cartella di pagamento in questione riportava l’indicazione della sentenza n. 38709/2002 che non si riferiva al contribuente ma ad altro soggetto;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, la contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 345 c.p.c., 1) per avere la CTR – nel respingere l’appello dell’Ufficio, non avendo quest’ultimo fornito la prova della notifica dell’atto appello – del giudizio presupposto, avente ad oggetto l’avviso di rettifica Iva relativo all’anno 1987, sfociato nella sentenza della CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari n.33/09/02, posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata – al domicilio eletto dal difensore della contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 – fondato la decisione di rigetto del gravame su un’eccezione – quella relativa alla notifica dell’atto di appello – formulata dalla società contribuente inammissibilmente per la prima volta in sede di gravame nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, essendosi la medesima limitata in sede di primo grado a dedurre la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione all’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza n. 33/09/02 della CTR, conclusiva del precedente giudizio; 2) per avere la CTR pronunciato, in violazione dell’art. 57 cit., anche sull’altra eccezione sollevata dalla società contribuente solo in grado di appello concernente l’erronea indicazione del numero della sentenza (n.38 in luogo di n.33) contenuta nella motivazione della cartella impugnata, con conseguente riferibilità della stessa a soggetto diverso dalla contribuente;

– in disparte l’avere evocato contemporaneamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, stante lo sviluppo della censura in termini esclusivamente di violazione di legge, il motivo è infondato;

– premesso che, per orientamento consolidato di questa Corte, “la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito” (Cass. n. 25995 del 2017; 11149 del 2014; 16641 del 2011; n. 17937 del 2004); premesso, altresì, che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso di accertamento prodromico sia divenuto definitivo, ad es. per mancata impugnazione, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 13396 del 2016; n. 16641 del 2011), va ricordato che “nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili” (Cass. n.11223 del 2016; in termini, da ultimo, n. 21889 del 2017; Cass. n. 8275 del 2018); mera “difesa” deve ritenersi, pertanto, quella volta semplicemente a contestare la inefficacia dimostrativa degli elementi probatori dedotti dalla controparte, in quanto non introduce nuove circostanze di fatto, nè amplia il “thema decidendum”, ma si limita soltanto a prospettare una ricostruzione della fattispecie concreta contraria a quella che ha inteso prospettare la controparte deducendo le relative prove, rimanendo, in ogni caso, riservata in via esclusiva al giudice di merito la attività di comparazione, selezione e valutazione degli elementi probatori prodotti in giudizio (Cass. n. 23762 del 2015);

– invero, premessa la deducibilità in sede di impugnativa della cartella dei vizi attinenti la formazione dell’atto di accertamento da cui è sorto il debito, allorquando del definitivo atto impositivo presupposto il contribuente – come nella specie – sia venuto a conoscenza con la notifica della detta cartella, l’eccezione processuale con la quale la società ha dedotto la mancata notifica dell’atto di appello del giudizio presupposto, avente ad oggetto l’avviso di rettifica Iva – peraltro, nel detto giudizio rilevabile d’ufficio – fungi dal concretare un’eccezione “nuova”, ampliativa del thema decidendum, mira a negare la fondatezza giuridica della vantata pretesa tributaria ovvero dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (in particolare, della definitività dell’atto impositivo posto a fondamento della cartella), con estraneità della stessa dall’ambito applicativo dell’art. 57 cit.; peraltro, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la questione circa la mancata notifica, secondo le forme del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, dell’atto di appello del giudizio presupposto, lungi dall’essere stata dedotta dalla società contribuente per la prima volta in appello – con le memorie depositate il 27/9/2010 – risulta essere stata “già precisata nel precedente giudizio” – allo stesso modo di quanto, pacificamente, avvenuto anche per le eccezioni concernenti la mancata comunicazione dell’avviso dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza n. 33/09/02 conclusiva del detto giudizio;

– inammissibile per difetto di interesse è poi l’ulteriore profilo della censura con il quale viene denunciata ugualmente la violazione dell’art. 57 cit., per assunta deduzione solo in appello dell’ulteriore questione concernente la erronea indicazione nella cartella del numero (n. 38 in luogo del n. 33) della sentenza della CTR conclusiva del giudizio presupposto concernente l’avviso di rettifica Iva posto a fondamento della successiva iscrizione a ruolo; invero, l’affermazione della CTR circa l’erronea indicazione nella cartella di pagamento della sentenza del giudizio presupposto assume, nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, un carattere ad abundatiam con conseguente inammissibilità della doglianza in base all’orientamento giurisprudenziale per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 22380 del 2014; Cass. n. 23635 del 2010; n. 15234 del 2007);

– in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore delle società controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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