Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32846 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8432-2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.G., con l’avv. Doddato Angelina e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Savorelli Cristina, in Roma, via della Balduina, n. 63;

– controricorrente –

e contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale successore dello INPDAP – Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania – Sez. staccata di Salerno, Sez. 04 n. 73/0R/10 depositata in data 23/02/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2018 dal Co: Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

che il contribuente è titolare di pensione ordinaria dell’esercito, con maggiorazione del 10% (c.d. “decimo”) in ragione di menomazione fisica per causa di servizio;

che egli reagiva alla trattenuta diretta Irpef sull’intero assegno pensionistico, ritenendola non dovuta per la quota parte del 10%, poichè derivante quale risarcimento per la menomazione fisica esente da tassa, e non come quota parte della pensione, intesa come retribuzione differita;

che il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni del contribuente, donde egli spiccava appello che trovava favorevole riscontro avanti la CTR per la Campania, Sez. staccata di Salerno, con la sentenza oggi gravata dall’Ufficio con due motivi di ricorso;

che resiste con puntuale controricorso il contribuente, mentre è rimasto intimato l’ente previdenziale, medio tempore confluito nell’INPS.

CONSIDERATO

che con il primo motivo il patrono pubblico solleva violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38, e L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 5, , in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si lamenta essere stata disposta la restituzione di tutte le trattenute operate sulla pensione del contribuente, congedato nel 1990, in spregio alla prescrizione decennale che darebbe per irretrattabili le trattenute fra il 1990 ed il marzo del 1995, atteso che la domanda era stata notificata dal contribuente il 17 marzo 2005; che, comunque, per tali somme opera il più breve termine di prescrizione di 48 mesi, donde, nulla sarebbe più restituibile di quanto trattenuto fino al 2001;

che, per contro, parte contribuente osserva di aver ricevuto la liquidazione delle somme arretrate dal 20 settembre 1990 in unica soluzione giusto decreto notificatogli il 29 aprile 2003, sicchè solo da quest’ultimo momento, essendogli in quella sede state operate le trattenute de quibus, poteva chiederne la restituzione, cosa che ha fatto entro i 24 mesi, quindi abbondantemente in anticipo anche sul più breve termine prescrizionale evocato da parte pubblica;

che, pertanto, il motivo è infondato e non merita accoglimento;

che, tuttavia, può presumersi da ciò non avendo comunque il contribuente alcun diritto al rimborso per le trattenute a titolo di imposta operate anche sulla quota parte della pensione fruita per la menomazione subita a causa di servizio;

che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34 in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si censura non essere stata riconosciuta la natura puramente reddituale della pensione privilegiata ordinaria, che va tassata in tutte le sue componenti, senza che il c.d. “decimo” possa esserne considerato sottratto, quale componente che ha assolto a monte i propri obblighi contributivi;

che sul punto è intervenuta più volte questa Corte, sicchè invero, “l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compreso il cosiddetto aumento previsto dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67, è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, e non possono essere assimilate – attesa la natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale). Nè, in senso contrario, ha rilievo l’eventuale componente risarcitoria dei suddetti emolumenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative” (Cass. sent. n. 11010/2014; n.25293/2014; n.8189/2016);

che secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 24, non potendosi assimilare – in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra, nè alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, secondo la rilettura della Corte costituzionale nella sentenza n. 387 del 11 luglio 1989, pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte; nè assume alcun rilievo la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro (cfr. Cass. n. 2104/89, 6313/94, 10870/00, 17896/02; Cass. n. 28735/2005 e CaSs. n. 27938/2009, infine Cass. n. 20294/2018);

che, pertanto il ricorso è infondato e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità in ragione del momento di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese di lite del grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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