LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8460-2012 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
P.C., con il prof. avv. Preziosi Claudio domicilio eletto presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
– controricorrente –
– ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania – Sez. staccata di Salerno, Sez. 09 n. 457/09/11 depositata in data 09/11/2011 e notificata il 24/01/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
che a seguito di questionario ed accesso mirato presso l’esercizio commerciale di abbigliamento gerito dal contribuente gli veniva notificato avviso di accertamento in data 17 maggio 2008;
che il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione il successivo 18 giugno 2008, cui seguiva un primo incontro presso gli uffici il giorno 10 settembre 2008, con richiesta di ulteriori documenti, offerti il 28 ottobre successivo, cui faceva seguito in data 11 novembre 2008 la sottoscrizione dell’adesione;
che, non di meno, il contribuente non pagava neppure la prima rata, nè prestava fideiussione, ma impugnava l’accertamento notificatogli il 17 maggio 2008;
che il giudice di prossimità dichiarava inammissibile il ricorso, per aver il contribuente già sottoscritto l’accertamento con adesione, sicchè veniva interposto appello;
che il giudice di secondo grado in riforma della prima sentenza decideva nel merito in senso favorevole al contribuente;
che ricorre l’Avvocatura dello Stato affidandosi a due motivi di gravame;
che resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato;
che in prossimità dell’udienza il contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, nella sostanza, si lamenta la distonia della pronuncia gravata rispetto all’orientamento di questa Corte, ove la sottoscrizione dell’adesione all’accertamento ne preclude ogni impugnazione;
che sul punto è intervenuta più volte questa Corte, precisando come una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del “quantum debeatur”, alla parte contribuente non resta che eseguire l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d’impugnare l’accordo stesso (conf. Cass. n. 18962/2005 e n. 10086/2009, nonchè a “contrariis” n. 15170/2006);
che resta, dunque, esclusa ogni possibilità di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato ivi compresa la proposizione al fisco di una domanda di restituzione di somme (Cfr. Cass. n. 5138/2016);
che pertanto il motivo è fondato e, rivestendo natura pregiudiziale di rito, comporta l’assorbimento tanto del secondo motivo del ricorso principale, quanto del ricorso incidentale condizionato, teso a riproporre la subordinata eccezione di nullità dell’accertamento per assenza di motivazione in spregio alla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis, dichiarato assorbito dal giudice di prime cure e riproposto al – ma non riesaminato dal – giudice di secondo grado;
che non residuando ulteriori accertamenti nel merito il giudizio può essere definito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese per i gradi di merito e lo condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018