Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32848 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26783-2012 R.G. proposto da:

L.M. s.r.l., con gli avvocati Bertaggia Lorenzo e Dante Enrico, domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, alla via Tacito, n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, Sez. 24 n. 45/24/12 depositata in data 24/08/2012 e notificata il 19/09/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2018 dal Co: Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

che la soc. contribuente ha depositato in prossimità dell’udienza memoria ove dichiara di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi di riscossione (c.d. “rottamazione cartelle”), esponendo il dovuto e producendo nota Equitalia con le somme a debito da versare per la definizione, nonchè copia delle distinte di bonifico corrispondenti alla predetta somma;

che, pertanto, la parte contribuente dichiara di aver versato quanto richiesto e che non vi è più ragione di contendere.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese per il grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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