LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso n. 24839/2017 proposto da:
J.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 19 presso lo studio dell’Avv.to Luigi Pamphili, rappresentato e difeso dall’Avv.to Giuditta Lamorte giusta procura speciale del 26/5/2017 in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n.169/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza, in data 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2018 dal consigliere MARINA MELONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Potenza sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con ordinanza in data 21/7/2016, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alle istanze avanzate da J.M., nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone di essere fuggito dal proprio paese in quanto perseguitato dagli aderenti ad una associazione segreta i quali, dopo la morte di suo padre, pretendevano che egli ne prendesse il posto. Coinvolto in una spirale di minacce e violenze, dopo l’uccisione del fratello da parte della setta, si era allontanato da casa per andare in Libia dove aveva poi patito ulteriori abusi da parte delle milizie locali.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza J.M. ha proposto ricorso in appello e successivamente ha impugnato la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Potenza davanti a questa Corte di Cassazione con ricorso affidato a sette motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello di Potenza, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non si era pronunciato in ordine alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7/13 ma solo sulla domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento alla circostanza di essere di religione cristiana e quindi soggetto ad atti persecutori ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in quanto la Corte di Appello di Potenza, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non ha esaminato e dato conto delle persecuzioni cui era soggetto il ricorrente a cagione della sua religione cristiana D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8,comma 1, lett. B).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e art. 8, comma 1, lett. B) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Potenza avrebbe dovuto riconoscere Io status di rifugiato al ricorrente a cagione degli atti di violenza fisica e psichica che egli potrebbe subire in caso di suo rimpatrio.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello di Potenza, nonostante la espressa istanza del ricorrente, non si era pronunciata in ordine alla intera domanda di protezione sussidiaria.
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 6, 7 e art. 8, comma 1, lett. B) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Potenza ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria solo perchè la situazione di violenza in Nigeria era limitata ad una determinata area del paese.
Con i motivi sei e sette il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Potenza, nonostante le discriminazioni e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria e non ha dato applicazione al principio di non refoulement.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.
La Corte di Appello di Potenza ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo che le affermazioni del ricorrente erano comunque relative ad un fatto meramente privato e ad una situazione personale in alcun modo collegata all’esistenza di un conflitto o ad una situazione di violenza indiscriminata e pertanto non era giustificata la richiesta di protezione internazionale e nella pronuncia di rigetto risulta ricompresa sia la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria essendo oggetto di gravame l’intera pronuncia del giudice di primo grado.
Poichè dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente abbia mai lamentato nemmeno in primo grado una persecuzione ai suoi danni esclusivamente a cagione della sua fede religiosa cristiana conseguentemente il giudice non ha motivato specificamente sul punto.
Pertanto risulta infondato il primo e quarto motivo di ricorso.
Il terzo e quinto motivo pur rubricati sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il secondo motivo di ricorso rubricato sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4 e 5), contengono in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.
In particolare, in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che le lamentate minacce degli aderenti alla setta erano a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludevano il diritto alla protezione sussidiaria. La Corte territoriale non è poi venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna poichè non risultava dimostrata l’incapacità dello stato di origine di arginare gli episodi di violenza perpetrata sul territorio e di offrire adeguata protezione interna.
Nella specie la sentenza impugnata ha motivato sul punto affermando che il ricorrente “non ha indicato quali erano le ragioni per le quali non aveva chiesto protezione da parte dell’autorità statale nè quelle per cui tale protezione non possa o non voglia essere offerta”.
La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
In ordine poi al sesto e settimo motivo relativi alla protezione a carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.), in costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, occorre osservare che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.
Miglior sorte, infine, nemmeno toccherebbe, eventualmente, al motivo in esame alla stregua del testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, dell’art. art. 32, comma 3, come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, tuttora in fase di conversione in legge, non recando la prospettazione dell’odierno motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.
Il ricorso deve pertanto essere respinto in ordine a tutti i motivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
A tal riguardo occorre precisare, in ordine alla domanda dell’Avv.to Giuditta Lamorte di liquidazione delle competenze dovute quale difensore di J.M., che tale liquidazione deve essere effettuata dalla Corte di Appello di Potenza che ha pronunciato la sentenza impugnata. Infatti (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018) in tema di patrocinio del difensore a spese dello Stato nel giudizio di cassazione questa Corte ha affermato: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, dell’art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell’ipotesi di cassazione con decisione “sostitutiva” nel merito, la competenza per tale liquidazione va demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione”.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre spad.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018