Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.32859 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13629/2018 proposto da:

W.I., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n.2529 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite in subordine accoglimento;

udito per il ricorrente l’Avvocato Migliaccio Luigi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. W.I., proveniente dal Gambia, con ricorso depositato il 2/11/2017 aveva richiesto al Tribunale di Napoli il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito del provvedimento reiettivo della Commissione Territoriale.

Il Tribunale con il decreto in epigrafe indicato, ritenuto di non procedere alla fissazione dell’udienza anche in assenza della videoregistrazione, ha rigettato la domanda.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

2. Con entrambi i motivi il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sia come error in procedendo che come error in iudicando, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa.

I motivi, da trattare congiuntamente per evidente connessione, sono fondati alla luce del principio, che si intende confermare, secondo il quale, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17717 del 5/7/2018; Cass. n. 27182 del 26/10/2018).

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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