Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32860 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29556/2017 proposto da:

T.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Forgittoni Savina, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno – Commissione Territoriale Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7347/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO

che:

La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da T.M. avverso il rigetto del ricorso proposto sul diniego di riconoscimento della protezione internazionale comunicato dal Tribunale in data 18/05/2017, atteso che l’impugnazione era stata introdotta con ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte di appello in data 13/06/2017 e consegnato all’ufficiale postale per la notificazione in data 27/06/2017.

La Corte, avendo ritenuto che il giudizio andava proposto con atto di citazione, anche a seguito della modifica del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 9, in forza del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, osservava che, nello specifico, il giudizio era stato introdotto con ricorso notificato alla controparte oltre il termine ultimo di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale; quindi, ne ravvisava la tardività e ne dichiarava l’inammissibilità, avendo ritenuto che l’impugnazione si sarebbe potuta considerare tempestiva solo se anche la sua notifica, e non solo il deposito dell’atto con la forma del ricorso, fosse avvenuta entro il termine prescritto.

Il richiedente la protezione internazionale ricorre con un motivo sostenuto da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

L’Amministrazione non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2015, art. 27 e l’errore della Corte di appello nel ritenere che l’introduzione del giudizio avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c., dovesse avvenire con atto di citazione e non con ricorso, come invece avvenuto, e sostiene che la proposizione era avvenuta tempestivamente con il deposito del ricorso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Assume il ricorrente anche la violazione dell’art. 101 Cost., invocando una interpretazione della norma in esame conforme al tenore letterale della stessa. Quindi, dando atto di precedenti pronunce di legittimità (Cass. n. 17420 del 13/7/2017) che si sono espresse circa la proponibilità dell’appello con atto di citazione, sollecita una revisione di tale interpretazione.

Il motivo va accolto alla luce della recente decisione delle Sez. U. che – distaccandosi dal pregresso orientamento espresso dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 17420 del 13/07/2017, n. 23938 del 12/10/2017) – hanno affermato che “nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 28575 del 08/11/2018).

In tema le Sezioni Unite hanno anche precisato che tale nuovo principio di diritto, rispetto a ricorsi che questa Corte si dovesse trovare a decidere successivamente a detta statuizione, assumerà il valore di c.d. overruling processuale “atteso che la nuova esegesi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, si viene a connotare, alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011, secondo il “carattere dell’imprevedibilità”, per avere “agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso”, sicchè risulta giustificata quella “scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante “ex post” non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare”. La rilevanza dell’overruling, nel caso di specie, assume carattere peculiare, in quanto il momento temporale con riferimento al quale esso opererà non sarà quello della pubblicazione di Cass. (ord.) n. 17420 del 2017, con cui questa Corte per la prima volta praticò l’esegesi che ora qui si disattende, ma potrà essere anche anteriore, in dipendenza del fatto che l’agire delle parti immediatamente dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 19 da parte del D.Lgs. n. 142 del 2015 e prima dell’intervento di quella decisione faceva affidamento non tanto su una possibile esegesi della nuova norma quanto sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c., come s’è veduto, risultava proponibile con citazione. Questa precisazione si impone alla stregua di quanto la stessa sentenza n. 15144 del 2011 aveva avvertito, sottolineando e suggerendo che “lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’overruling”.

Nel presente caso, il ricorso venne depositato tempestivamente nei trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, di guisa che la questione della richiesta di remissione in termini, prospettata dal Procuratore Generale, non risulta dirimente.

Ne segue la cassazione con rinvio, atteso che la corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile all’impugnazione in appello la forma della citazione e nel valorizzare il fatto che comunque la notifica del ricorso fosse avvenuto oltre il termine di impugnazione, laddove il deposito avvenne tempestivamente.

In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di giudizio, anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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