Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.32862 del 19/12/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8244/2018 proposto da:

I.E., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, – Commissione per la Protezione Internazionale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;

udito per il ricorrente l’Avvocato Migliaccio Luigi, che si riporta;

udito per il controricorrente l’Avvocato Piracci Isabella (Avvocatura), che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. – I.E., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione per sette mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto del 5 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso da lui proposto contro il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, del riconoscimento della protezione internazionale, sotto forma di protezione sussidiaria, ovvero di quella umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sette motivi volti a denunciare:

1) error in procedendo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis, comma 110, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

2) error in iudicando, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 110, nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 47 della Carta di Nizza, art. 6 della Cedu, art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3) error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

4) error in iudicando, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 737 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

5) error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lett. c, direttiva 2004/83/CE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2,lett. g, artt. 3, 4, 5, 6 e art. 14, lett. b e c, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 737 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

6) error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria;

7) error in iudicando, violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

2.1. – E’ prioritario l’esame del terzo motivo con cui il ricorrente denuncia omessa pronuncia riguardo alle doglianze formulate in ordine alla composizione della Commissione territoriale, dal cui provvedimento non riusciva ad evincersi l’osservanza del principio di equilibrio di genere e dei criteri per la composizione della Commissione medesima, ivi compresa la presenza di componenti aggiunti o collocati a riposo, nonchè la verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione e delle loro esperienze o formazione, se la commissione si fosse riunita a maggioranza dei suoi componenti e se la decisione di rigetto fosse stata assunta con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Il motivo è infondato.

La composizione ed il funzionamento delle Commissioni territoriali sono in dettaglio disciplinati dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 4, commi 3 e 4 rubricato: “Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale”.

Il medesimo D.Lgs., art. 35 stabilisce al comma 1 che: “Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria”. Ai sensi del comma 2 cit. disposizione, le controversie introdotte dal ricorso ivi menzionato sono disciplinate dal successivo art. 35 bis, il quale disegna il procedimento giurisdizionale non già come diretto all’impugnazione della decisione adottata dalla Commissione territoriale, ossia alla mera verifica dell’insussistenza di ragioni di illegittimità o ingiustizia di tale provvedimento, bensì come giudizio di merito sulla sussistenza del diritto alla protezione richiesta, indipendentemente dalle ragioni poste 4051A a fondamento della statuizione di rigetto, come può con evidenza desumersi, tra l’altro, dalla circostanza che l’opposizione può essere fondata “su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado” (art. 35 bis, comma 10).

Orbene, è di tutta evidenza che ipotetiche violazioni delle regole poste dal citato art. 4 in ordine alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni territoriali non possiedono, di per sè, alcuna attitudine a produrre ricadute sul riconoscimento del diritto alla protezione richiesta. Questo il principio: “Nella fase giurisdizionale del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la quale non è diretta all’impugnazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale, ma alla verifica della sussistenza del diritto alla protezione richiesta, non dispiegano alcun rilievo, per i fini dell’accoglimento della domanda, eventuali violazioni delle regole dettate dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 4, commi 3 e 4, di guisa che l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulla deduzione di dette violazioni non può essere fatta valere in sede di legittimità quale vizio di attività rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

2.2. – E’ fondato il primo motivo con cui il ricorrente si duole della mancata fissazione dell’udienza nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione, non effettuata, nel colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

Trova difatti applicazione il principio che segue: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Resta soltanto da aggiungere che nel caso di specie il Tribunale non ha fissato l’udienza pur in assenza della videoregistrazione del colloquio.

2.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

3. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Napoli che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il terzo motivo, accoglie il primo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472