Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.32869 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2813/2018 proposto da:

L.S., (alias L.S.), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodori n.26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Zotti Antonella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2018 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per la fondatezza del motivo primo del merito ed assorbimento altre questioni merito;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Zotti Antonella che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

L.S. (alias L.S.) ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del tribunale di Napoli che ne ha rigettato il gravame contro il provvedimento della commissione territoriale di Frosinone di diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria.

Il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente – previe distinte eccezioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis per violazione degli artt. 3,24,77 e 111 Cost., nonchè degli artt. 6 e 13 Cedu, in ordine (1) alla mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni in l. n. 46 del 2017, (2) alla previsione del rito camerale nelle controversie in questione, (3) al termine di proposizione del ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione del decreto del tribunale da parte della cancelleria, (4) al conferimento di procura alle liti successivamente alla comunicazione del decreto impugnato – denunzia:

(a) col primo mezzo, la violazione dell’art. 35-bis citato in ragione dell’erroneo rigetto dell’istanza difensiva di fissazione dell’udienza di comparizione in camera di consiglio, essendo mancata la messa a disposizione della videoregistrazione dell’audizione svolta in sede amministrativa;

(b) col secondo mezzo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato con il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in ordine al disconoscimento del permesso per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che assorbe ogni ulteriore censura e rende irrilevanti nel presente giudizio le prospettate questioni di costituzionalità.

Il tribunale di Napoli ha ritenuto non necessario procedere alla fissazione dell’udienza di comparizione “stante la completezza della documentazione posta a corredo della domanda ed il difetto del bisogno di conseguire dall’istanza elementi utili ai fini della decisione”.

Il rilievo argomentativo non è pertinente, in quanto per escludere la necessitata fissazione dell’udienza non basta che la documentazione prodotta sia completa, nè che il giudice non reputi necessaria l’audizione personale del richiedente (per esempio perchè sia in atti il verbale di audizione dinanzi alla commissione territoriale).

Quel che unicamente rileva è che non vi sia stata la videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa. Ciò in quanto nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (v. Cass. n. 17717-18).

Tale interpretazione è palesata dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, e anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Consegue che il decreto va cassato in relazione al primo motivo.

Segue il rinvio al medesimo tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale provvederà all’incombente e rinnoverà l’esame della domanda.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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