Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32875 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26968-2013 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MIRENGHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1759/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2013, R.G.N. 597/2011.

RILEVATO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di Z.L., dipendente della Regione Marche, in servizio presso la Conferenza Stato Regioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a percepire l’indennità di specificità organizzativa a partire dal dicembre 2006;

2. La Corte territoriale ha ritenuto che: l’indennità di specificità organizzativa, istituita dall’art. 18 del CCI della Presidenza del Consiglio dei Ministri spettasse anche alla ricorrente ai sensi dell’art. 1 di tale contratto integrativo, che aveva previsto la estensione della parte disciplinata dai titoli 3 e 4, al “personale di prestito” (comando e fuori ruolo) presso la presidenza del Consiglio dei Ministri; il CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva usato i termini distacco e comando in senso atecnico e il riferimento alle posizioni di comando e fuori ruolo erano esemplificative di una generale categoria di personale “di prestito”, termine ampio ed inclusivo; analoga ampiezza e genericità di terminologia era riscontrabile nel D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 9, comma 4 nella parte in cui dispone che il regime del rapporto del Personale della Presidenza del Consiglio “relativamente al trattamento accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva si applica “al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa”. Ha aggiunto che, a parità di svolgimento di mansioni, un trattamento differenziato del personale comandato ovvero distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sarebbe coerente con il principio di parità di trattamento economico.

3. Avverso questa sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso Z.L..

CONSIDERATO

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, commi 1 e 2. Assume che non può essere effettuata alcuna equiparazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e distacco in quanto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30 configura il distacco nelle sole ipotesi in cui un datore di lavoro, al fine di realizzare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività. Addebita alla sentenza impugnata di avere errato nel ritenere che il distacco funzionale disposto dalla Regione dovesse essere qualificato come comando.

6. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNI del Comparto Presidenza del Consiglio e dell’Accordo del 29.7.2010. Assume che l’indennità di specificità organizzativa, introdotta dall’art. 18 del CCNI del 2004, non spetta alla ricorrente in quanto l’art. 1, comma 2 di tale CCNI ha limitato l’estensione soggettiva dei destinatari delle norme contrattuali “al personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio” ma non anche al personale in distacco funzionale e che anche l’art. 14 medesimo CCNI dispone che i sistemi di incentivazione sono previsti in favore del personale di prestito (comando e fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sostiene che il personale regionale in distacco funzionale presso la Segreteria della Conferenza Stato Regioni presta servizio per soddisfare un interesse proprio della Regione e non del Governo ed è assoggettato alla disciplina collettiva del diverso comparto delle Autonomie Locali, percepisce il relativo trattamento economico e l’eventuale superamento dell’orario ordinario è remunerato con il compenso per il lavoro straordinario.

7. Deduce che l’indennità di specificità organizzativa, ripartita in due fasce economiche, è subordinata allo svolgimento di attività disagiate dovute alla disponibilità manifestata ad operare in orari diversi, oltre alla protrazione degli stessi oltre l’orario di servizio, e rappresenta una remunerazione per attività diverse da quelle ordinarie ed è specifica per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Assume, infine, che solo con l’Accordo del 29 luglio 2010 l’integrale trattamento accessorio economico spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato esteso anche al personale regionale in posizione di distacco.

9. In via preliminare va affermata l’ammissibilità del ricorso.

10. Nel richiamo operato nella sentenza impugnata al principio di parità di trattamento economico a parità di mansioni svolte non è ravvisabile una autonoma “ratio decidendi” idonea da sè sola a sorreggere la statuizione adottata, necessitante di autonoma impugnazione (Cass. SSUU 7931/2013; Cass. 4293/2016, 7838/2015) a pena di inammissibilità del ricorso.

11. E’ evidente che l’accenno al principio di parità di trattamento costituisce una mera argomentazione motivazionale, spesa dalla Corte territoriale al solo fine di evidenziare la coerenza della operata ricostruzione della portata e del significato delle norme di legge e di negoziazione collettiva disciplinanti la materia del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso la Conferenza Stato Regioni, senza che questo riferimento sia stato compiutamente illustrato e posto a base della decisione assunta (Cass. 8755/2018, 26365/2010, 7074/2006, 24591/2005).

Esame dei motivi.

12. Il primo motivo è infondato.

13. Questa Corte ha più volte affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 nel prevedere che “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” è chiaro nell’individuare il destinatario della esclusione, riferita all’intero decreto, innanzitutto nell’ente pubblico (Cass. 9741/2018, 20327/2016).

14. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e la ricorrente nel ricorso e nella memoria non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.

15. Il secondo motivo è inammissibile.

16. La denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie contratto collettivo integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2004) è inammissibile.

17. Tale disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere meramente integrativo della negoziazione nazionale di comparto.

18. In relazione a tali contratti l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. 16954/2018, 10094/2018, 4921/2016, 6748/2010), nella specie non dedotti.

19. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’Accordo del 29.7.2010.

20. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie oltore IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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