LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14308-2013 proposto da:
SALERNO MELE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE 7/B, presso lo studio dell’avvocato AMALIA RE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO EPICOCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– resistenti con mandato –
e contro
EQUITALIA PRAGMA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1785/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/05/2012, R.G.N. 1152/2011.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’Appello di Lecce, giudicando sul gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale per debiti contributi proposta da S.M.P., riformava la stessa, con sentenza n. 1785/2012, ritenendo che l’istanza di rateazione del debito contributivo proposta determinasse la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, anche perchè non accompagnata da alcuna riserva di ripetizione rispetto al caso di accertata insussistenza del credito dell’ente;
avverso tale sentenza S.M.P. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria, mentre l’I.N.P.S., in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a, si è limitato a depositare procura speciale.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo il ricorrente afferma la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per avere la Corte distrettuale trascurato che la cartella notificata al ricorrente quale erede era intestata ancora al de cuius;
con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa o applicazione (art. 306 c.p.c., n. 3) dell’art. 477 c.p.c., avendo la Corte trascurato le questioni attinenti l’idoneità della cartella a rappresentare il credito;
il terzo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9 per non essersi ritenuto che nell’istanza di condono dovesse presumersi l’esistenza di una riserva di contestazione del debito previdenziale;
infine il quarto motivo censura, richiamando l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione del giudicato che si sarebbe formato per mancanza di impugnazione in appello della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva accolto le censure di nullità della notificazione della cartella;
il ricorso, i cui motivi vano esaminati congiuntamente per la loro connessione, è inammissibile;
la sentenza impugnata ha superato ogni diversa questione agitata in primo grado tra le parti, affermando che la sopravvenuta presentazione di un’istanza di rateazione, senza alcuna riserva, avrebbe manifestato il riconoscimento del debito, che faceva venire meno lo stesso interesse ad agire;
nessuno dei motivi addotti si confronta con tale ratio decidendi in quanto anche il terzo motivo, contestando il rilievo dell’assenza di riserve nell’ambito dell’istanza stragiudiziale, fa riferimento ad una domanda di condono, richiamando la disciplina di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9 mentre la Corte d’Appello ha fatto riferimento ad un’istanza di rateazione, per giunta sopravvenuta all’inizio (nel 2007) della causa, che non si spiega come potrebbe coincidere con un condono ai sensi della normativa del 1998;
era del resto onere del ricorrente affrontare puntualmente la contraddizione (condono/rateazione) che si determina tra motivo di impugnazione e pronuncia impugnata, trascrivendo il contenuto dell’istanza da lui presentata e raffrontandola con le affermazioni della Corte, ma ciò non è avvenuto e le antinomie restano tali e non consentono di apprezzare in alcun modo la coerenza tra decisum e ragioni di impugnazione;
analoghe ragioni inficiano il secondo motivo con il quale si potrebbe anche in ipotesi ritenere che, ponendosi in discussione la percepibilità della pretesa creditoria contenuta nella cartella, indirettamente si potesse coinvolgere la logicamente consequenziale questione sul venir meno dell’interesse ad agire e ciò nella misura in cui non potrebbe esservi riconoscimento del venire meno dell’interesse a causa di una sopravvenuta istanza di rateazione, se non fosse certo il credito azionato con la cartella e quindi la riferibilità della rateazione a tale credito;
tuttavia, anche da questo punto di vista, la mancata trascrizione della cartella nell’ambito del contesto argomentativo della censura, come anche la già menzionata mancata trascrizione dell’istanza di rateazione (o condono, secondo quanto si dice nel terzo motivo) con cui il contenuto della cartella dovrebbe essere raffrontato, non permette di avere contezza alcuna della concreta pregnanza del motivo, sicchè lo stesso si appalesa come privo di specificità, anche sotto il profilo dell’autosufficienza argomentativa, e tale da porsi in contrasto il requisito intrinseco al disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784), norme da cui emerge come indispensabile “che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo” (Cass. 14784/2014 cit.);
ed ancora incoerente con la ratio decidendi è l’affermazione per cui la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato formatosi in primo grado sulle ragioni di nullità o inesistenza della cartella o della sua notificazione;
la Corte, lo si ribadisce, ha ritenuto che la questione sulla sopravvenuta carenza di interesse ad agire fosse assorbente di ogni altra dibattuta in causa e quindi travolgesse anche quanto deciso in primo grado su profili più specifici;
pertanto nessun giudicato può dirsi formato ed ancora una volta emerge, come si è già detto ed a parte quanto avrebbe potuto in astratto derivare dagli argomenti spesi con il terzo – in concreto risultato tuttavia inammissibile motivo, la carenza di qualunque presa di posizione dell’impugnazione rispetto a tale assorbente ratio decidendi inerente il venir meno dell’interesse ad agire;
va quindi da sè che anche il primo motivo, ancora eccentrico rispetto alla ratio decidendi, in quanto mirato a denunciare vizi della cartella (intestazione al de cuius invece che all’erede ed opponente) che sono evidentemente assorbiti dalla sopravvenuta istanza di rateazione, deve essere disatteso;
il ricorso per cassazione è dunque complessivamente mal impostato, non incentrandosi su una concreta e compiutamente argomentata critica di ciò che ha sorretto la decisione impugnata, risultando perciò inammissibile;
in assenza di concreta attività defensionale da parte dell’ente, limitatosi a depositare procura speciale, non vi è luogo a condannare il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018