LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17075-2018 proposto da:
D.V.D., elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II 4, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA NICCOLI e rappresentata e difesa dall’Avvocato FERNANDO NAPOLITANO per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, e A.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1307/2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 21/3/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza camerale non partecipata dell’11/10/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.V.D., con ricorso depositato in data 26/10/2006 ha impugnato la Delib. con la quale, il 15/9/2006, l’assemblea del Condominio di Napoli, *****, ha approvato, a maggioranza semplice, il progetto di realizzazione dell’impianto di ascensore, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per duplicazione, per violazione dell’art. 1120 c.c., commi 1 e 2, e art. 1136 c.c., comma 5, per violazione dell’art. 3 del regolamento condominiale, per inapplicabilità dell’allegato all’atto di divisione e per contrarietà alle norme vigenti.
Il Condominio è rimasto contumace.
A.G., l’altra condomina, con comparsa di intervento volontario, ha chiesto il rigetto dell’opposizione e di accogliere le domande riconvenzionali proposte nei confronti della ricorrente, vale a dire: – di accertare e dichiarare la validità e l’efficacia delle obbligazioni, limitazioni ed oneri reali assunti con l’atto di divisione per notaio G. del 23/12/1988, con le allegate scritture A e B, e la loro opponibilità a D.V.D., avente causa di A.G.; – di accertare, di conseguenza, l’obbligo assunto dall’attrice di installazione dell’ascensore, unitamente a quelli di cessione o di conferimento alla proprietà condominiale di parti della proprietà esclusiva, di acquisto dell’impianto e di compartecipazione alla spesa complessiva; – di accertare la costituzione di servitù a carico della proprietà esclusiva sia dell’attrice, dell’interventrice, per l’installazione dell’impianto dell’ascensore, con le modalità già prescritte dall’art. 3 dell’allegato B dell’atto di divisione del 23/12/1988, richiamate nel regolamento di Condominio allegato A; – di condannare l’attrice all’esecuzione dei lavori di installazione dell’ascensore secondo i progetti approvati dall’assemblea; – di condannare l’attrice al risarcimento dei danni, da liquidarsi in un separato giudizio.
Il tribunale di Napoli, con sentenza del 27/1/2010, ha accolto l’impugnativa ed ha, per l’effetto, annullato la delibera assembleare del 25/9/2006, dichiarando, per contro, improponibile la domanda proposta dall’interventrice A..
A.G., con citazione notificata il 14/3/2011, ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell’opposizione proposta nonchè l’accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
Il Condominio, dal suo canto, aderendo all’appello proposto dall’ A., nella parte relativa alla validità della delibera condominiale, ha concluso per la riforma della sentenza appellata ed il conseguente rigetto dell’impugnativa proposta.
D.V.D., invece, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e la sua tardività e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di impugnazione e la correttezza, sul piano logico e giuridico, della sentenza gravata.
La corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21/3/2018, in parziale accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione proposta dall’attrice avverso la delibera del Condominio di *****, del 25/9/2006.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’appello, in quanto notificato il 14/3/2011, era tempestivo, ha ritenuto, innanzitutto, che la A. fosse legittimata a proporre appello non solo con riguardo ai motivi di censura afferenti l’affermata improponibilità delle domande riconvenzionali dalla stessa proposte, ma anche in relazione agli altri motivi d’impugnazione, volti a contestare la fondatezza della pronuncia di accoglimento dell’impugnazione della delibera opposta: tale delibera, infatti, ha osservato la corte, non risulta semplicemente strumentale alla gestione di un servizio comune ma investe un interesse esclusivo della A. la quale vanta, oltre che per effetto della convenzione citata, anche quale condomino, la pretesa ad ottenere l’installazione dell’impianto.
La corte d’appello, quindi, stabilita l’ammissibilità dell’appello proposto dalla A. (e dichiarata, invece, l’infondatezza del primo motivo d’appello principale, con il quale l’interventrice aveva, tra l’altro, lamentato l’erronea declaratoria di improponibilità delle domande dalla stessa proposte sul fondamento della scrittura privata integrativa dell’atto di divisione, in ragione della nullità della clausola compromissoria ivi contenuta che, configurando un arbitrato rituale, doveva essere approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2), ha ritenuto di accogliere il secondo motivo d’impugnazione ivi articolato. Secondo la corte, infatti, le parti, con il contratto di divisione del 23/12/1988 e i relativi allegati, sicuramente opponibili alla D.V. quale avente causa di A.G., hanno inteso risolvere prioritariamente il problema dell’installazione dell’ascensore, manifestando una chiara ed univoca volontà di assicurare che ciò avvenisse, anche con il sacrificio dei diritti di proprietà individuale, quali risultano dal coevo atto di divisione. Appare, pertanto, del tutto irrazionale, ha osservato ancora la corte, che le parti, pur a fronte di un impegno di tale portata, idoneo ad incidere sulla pienezza del diritto di proprietà, abbiano poi inteso subordinare la realizzazione dell’impianto ad una successiva delibera da prendere a maggioranza: delibera potenzialmente idonea, ove non fossero state rispettate le maggioranze regolamentari, a porre nel nulla la manifestazione di volontà precedentemente formatasi. L’installazione dell’ascensore, quindi, ha concluso la corte, non richiedeva una ulteriore delibera da parte del Condominio, il quale, piuttosto, era chiamato ad esprimersi non già sull’an dell’opera ma al più su questioni di carattere secondario, quali ad esempio l’individuazione del progetto più conveniente o dell’impresa chiamata ad eseguire i lavori. Nè, del resto, possono valere, quale fondamento dell’opposizione, le eventuali limitazione alla proprietà individuale scaturenti dal progetto approvato, posto che le stesse limitazioni erano state preventivamente accettate da parte delle condividenti con l’allegato B al contratto di divisione.
La corte, infine, ha ritenuto che l’installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti non è disciplinato dal D.M. n. 236 del 1989 che, alla luce degli artt. 1 e 2, trova applicazione solo alle ipotesi di nuove costruzioni e di ristrutturazioni edilizie e, quindi, non all’installazione di un nuovo ascensore in un edificio preesistente, che si configura, piuttosto, come intervento edilizio di manutenzione straordinaria. D’altra parte, ha osservato la corte, in caso di installazione di ascensori in edifici esistenti, l’identificazione del limite al mutamento della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120 c.p.c., comma 2, deve tener conto che il concetto di inservibilità della cosa comune non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione ma della concreta inutilizzabilità della cosa comune secondo la sua normale fruibilità. Nel caso di specie, la corte ha rilevato che non si configura il presupposto dell’inservibilità all’uso o al godimento del bene comune (riduzione di parte delle scale) da parte della condomina D.V..
La corte, quindi, ha ritenuto che l’opposizione della D.V., in quanto tesa a contestare la legittimità della delibera impugnata essenzialmente per il profilo che attiene al rispetto dei quorum deliberativi in ordine alla decisione stessa di realizzare l’ascensore, senza quindi muovere alcun critica in ordine alla progetto in concreto approvato, fosse destituita di fondamento: “ogni questione relativa al se della realizzazione dell’impianto era da ritenersi definitivamente preclusa per effetto degli impegni assunti con l’atto di divisione ed i richiamati allegati, laddove all’assemblea era semplicemente devoluta la scelta delle modalità in concreto più convenienti per la realizzazione dell’opera concordata”.
Daniela D.V., con ricorso notificato a mezzo PEC in data 28/5/2018, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 29/3/2018.
Il Condominio e A. sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., in relazione al potere di impugnazione conferito all’interventore, con riferimento ai giudizi di opposizione a delibera condominiale, ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui la corte d’appello, avendo ritenuto che l’interventrice avesse proposto un intervento autonomo e indipendente rispetto al Condominio, ha deciso che la stessa avesse la legittimazione a proporre appello avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva annullato la delibera del Condominio, laddove, in realtà, in mancanza di lesione diretta del suo diritto di proprietà o del suo diritto alla salute, la A., avendo proposto un mero intervento adesivo dipendente, non era legittimata a proporre tale impugnazione.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1117 e 1136 c.c., in relazione all’art. 4 dell’atto di divisione contenente pattuizioni in ordine al diritto ad installare l’ascensore, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che le condomine avevano già in precedenza espresso l’assenso alla realizzazione dell’ascensore e che, pertanto, non era necessario che la realizzazione dell’impianto fosse decisa da una successiva delibera assembleare, laddove, in realtà, la decisione di installare l’ascensore era già stata assunta dal Condominio, nell’anno precedente, senza alcuna impugnazione: la delibera impugnata, infatti, ha aggiunto la ricorrente, non ha riguardato la decisione di installare l’impianto, come ritenuto la corte d’appello, ma solo il relativo progetto, vale a dire la scelta del luogo ove impiantarla e la tipologia di impianto, che, tuttavia, prevedeva una serie di limitazioni all’uso della cassa scale con violazione della normativa sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ad opere che non potevano essere approvate per i limiti che incontra l’assemblea condominiale in merito alla proprietà privata. Del resto, in caso di disaccordo, le decisioni in merito al progetto da realizzare spettano ad un collegio arbitrale.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l’errata valutazione dell’originario atto di opposizione a delibera assembleare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’opposizione proposta si era limitata a contestare il rispetto del quorum deliberativo, senza considerare che, al contrario, l’opponente, con il quarto motivo d’impugnazione, aveva contestato l’applicabilità in sede condominiale delle pattuizioni di cui all’allegato B nonchè l’illegittimità della delibera per aver deciso su parti di proprietà privata.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del vincolo di cui agli artt. 806 c.p.c.e ss., in relazione alla clausola arbitrale contenuta nell’allegato B, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur affermando di l’esistenza della clausola arbitrale nell’allegato B e rigettando l’impugnazione della controparte sul punto, ha finito per decidere anche in ordine a materia di esclusiva competenza del collegio arbitrale: mentre, infatti, solo agli arbitri spetta di scegliere il tipo di ascensore e il luogo in cui installarlo, la corte d’appello ha dichiarato la validità di una delibera con la quale il Condominio ha scelto il tipo di impianto da adottare.
5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 236 del 1989, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’installazione di un nuovo ascensore in edifici esistenti non è disciplinato dal D.M. n. 236 del 1989, laddove, al contrario, le norme che stabiliscono i limiti di ampiezza delle scale, pari a cm. 120, trovano applicazione anche per gli edifici preesistenti.
6. La Corte rileva che la ricorrente, pur avendo espressamente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 29/3/2018, si è, tuttavia, limitata a depositare la copia autentica della sentenza di appello con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione. Nè tale relazione è stata depositata dai controricorrenti, rimasti intimati.
7. Il ricorso, quindi, per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è improcedibile.
8. Nulla per spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
9. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018