Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32907 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20157-2016 proposto da:

G.F., rappresentato e difeso da se medesimo, nonchè

dall’Avvocato FRANCESCO GARAFFA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carmela Margherita Rodà in ROMA, VIA SISTINA 121;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AMANTEA (CS), in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2016 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 17/03/2016;

letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato al Giudice di Pace di Amantea in data 12.3.2010, G.F. proponeva opposizione avverso il verbale n. *****, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 41 C.d.S. e art. 146 C.d.S., commma 3, per non aver arrestato la propria vettura nonostante la lanterna di un semaforo segnasse luce rossa.

Eccepita la nullità della notifica del verbale di accertamento, l’opponente deduceva che, nel momento in cui il dispositivo automatico aveva scattato la prima fotografia dell’autovettura, questa, che aveva iniziato l’attraversamento mentre il semaforo proiettava luce verde, aveva potuto percorrere solo una brevissima distanza a causa del traffico particolarmente intenso e, quindi, subito dopo il semaforo era diventato rosso. Rilevava l’opponente che nell’occasione non era presente alcun agente che potesse procedere alla contestazione immediata, non consentendo al conducente di rilevare l’anomalo funzionamento del dispositivo automatico.

Con sentenza n. 176/2013, depositata il 15.1.2014, il Giudice di Pace di Amantea accoglieva il ricorso, annullando la sanzione amministrativa e condannando il Comune di Amantea al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune, con atto di citazione notificato nella Cancelleria del Giudice di Pace di Amantea, eccepiva l’inammissibilità del ricorso di primo grado in considerazione dell’omessa proposizione di querela di falso avverso le risultanze del verbale di contestazione dell’infrazione. Evidenziava l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui affermava l’inosservanza della normativa in materia di funzionamento, omologazione e taratura del photored e di contestazione immediata dell’illecito.

L’appellato rimaneva contumace.

Con sentenza n. 154/2016, depositata il 17.3.2016, il Tribunale di Paola accoglieva l’appello e convalidava il verbale di contestazione, condannando l’appellato alle spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva che l’opposizione era stata accolta in primo grado per motivi diversi da quelli prospettati dall’opponente, con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; riteneva non riproposti in appello i motivi di opposizione; riteneva non necessaria la contestazione immediata e la taratura dell’apparecchio, e riteneva valida l’omologazione dello stesso.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G.F. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria; l’intimato Comune di Amantea non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Omessa decisione su un punto fondamentale o erronea applicazione di diritto per non avere giudicato in merito all’eccepita nullità della notifica del verbale di contestazione”, poichè il plico era stato consegnato a persona non convivente.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Erronea applicazione di diritto e omessa decisione”, per avere il Comune di Amantea notificato l’appello nella Cancelleria del Giudice di Pace di Amantea. Tale notifica sarebbe “nulla, anzi giuridicamente inesistente”, perchè, a seguito dell’accorpamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Amantea in quello di Paola, il primo Ufficio ha cessato di esistere, per cui la notifica andava effettuata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Paola. A fronte della possibilità di notificare a mezzo PEC l’atto di appello, il Comune avrebbe scelto tata notifica, con abuso del diritto.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la “Erronea applicazione del diritto e omessa o contraddittoria motivazione”, in ordine alla mancata necessità di provvedere alla corretta omologazione dell’apparecchiatura di accertamento automatico del passaggio con semaforo rosso, nonchè alla mancata necessità di taratura, nonostante l’espressa eccezione in ricorso e riconoscimento della validità di tale eccezione nella sentenza di primo grado.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Presunta irrilevanza dei motivi di opposizione presentati in ricorso e ritenuti assorbiti in primo grado”, poichè erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevanti i motivi di opposizione proposti in primo grado e ritenuti assorbiti nella decisione del Giudice di Pace per la mancata riproposizione in appello. Per costante giurisprudenza l’attore sostanziale non è il ricorrente, bensì la P.A. che deve fornire la prova della correttezza formale e sostanziale della sanzione elevata. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la regolarità del verbale di accertamento e il rispetto delle norme per l’utilizzo delle apparecchiature photored.

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Erronea applicazione di diritto anche sotto il profilo della condanna dell’appellato alle spese di lite”, poichè le spese vive non potevano essere richieste, in quanto la nota di iscrizione a ruolo risultava a debito, vista l’impossibilità economica del Comune di Amantea di provvedere al pagamento del contributo unificato. Laddove, a fronte del valore della controversia di Euro 160,00, la liquidazione dell’onorario in Euro 700,00, oltre il 15% per spese generali, appare eccessivo e in violazione della normativa che pone il divieto per il Giudice di liquidare compensi in misura superiore al valore della causa.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

2.2. – Viceversa, il presente ricorso, così come formulato in tutti i suoi cinque motivi, si connota per la assenza, oltre che della identificazione delle norme asseritamente violate, anche dell’altrettanto necessario riferimento a censure specificamente riconducibili ad una delle ragioni di impugnazione per cassazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo – o come nella specie, senza alcuna articolazione di motivi – sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, e non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

2.3. – Il presente ricorso risulta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, appaiono invero contraddistinte dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possanao essere utilizzabili allo scopo, e, in sostanza, attibuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

3. – La pregiudiziale affermazione della inammissibilità dell’intero ricorso, come formulato nei singoli motivi, preclude l’esame dei medesimi sotto il profilo della loro fondatezza o meno.

4. – Il ricorso, pertanto, va dichiaro inammissibile. Nulla per le spese, in quanto l’intimato Comune di amantea non ha svolto difese. Va, viceversa, emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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