Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32909 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9792-2016 proposto da:

L.N.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTA SONZOGNI, presso il cui studio a Bergamo, via Zambianchi 8, elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERGAMO, rappresentato e difeso dall’Avvocato VITO GRITTI ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2016de1 TRIBUNALE DI BERGAMO, depositata il 28/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Bergamo, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Bergamo, ha riformato la sentenza con la quale, in data 26/6/2014, il giudice di pace di Bergamo aveva accolto l’opposizione di L.N.R. alla sanzione amministrativa inflitta con verbale di accertamento di infrazione n. *****, che ha, pertanto, confermato.

Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che il verbale di accertamento n. ***** non è stato impugnato con querela di falso, ha ritenuto, per un verso, quale circostanza di fatto contenuta nel verbale ed assistita da fede privilegiata, che era risultato accertato – ad onta di quanto affermato dal giudice di pace, che aveva accolto l’opposizione sull’assorbente rilievo dell’assenza di idonea segnaletica di preavviso – il posizionamento della segnaletica mobile di preavviso, indicante il controllo di velocità in atto, ad una distanza di 410 metri rispetto alla posizione di rilevamento, e, per altro verso, che tale distanza è ampiamente conforme alle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79,comma 3, in materia di misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione. Il verbale, del resto, ha osservato il tribunale, dà atto che il conducente era stato informato sulle modalità di accertamento ed, in particolare, sulla distanza di rilevamento e che il veicolo al momento del puntamento circolava isolato e non offuscato o preceduto da altri veicoli: le risultanze contenute nel verbale di accertamento, dunque, sconfessano la pretesa inidoneità della segnaletica. Anzi, ha aggiunto il tribunale, l’omessa visione della segnaletica di avviso deve essere imputata all’elevata velocità di guida tenuta dal conducente, specie se si considera che, per fatto notorio, la strada percorsa (circonvallazione *****) in orario notturno è illuminata in modo idoneo.

Il tribunale, poi, ha ritenuto infondati gli ulteriori motivi di opposizione, vale a dire, per quanto ancora rileva, la censura relativa all’omologa del dispositivo di controllo della velocità, rilevando che il Comune di Bergamo aveva assolto all’onere di provare la natura e la tipologia dell’autovelox utilizzato: il verbale di accertamento, infatti, ha indicato i dettagli tecnici dell’impianto utilizzato dagli agenti, vale a dire che si tratta di un Telelaser LTI 20-20, avente matricola 13261, omologato dal Ministero in data 8/9/1997 n. 4199 e n. 4363/9, e tali dati, ha aggiunto il tribunale, devono intendersi assistiti da fede privilegiata; d’altra parte, ha rilevato ancora il tribunale, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l’omologa risalga al 1997: la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori, infatti, non rende di per sè illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata dell’omologazione serve solo ad individuare l’arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull’utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati; la legge, quindi, ha aggiunto il tribunale, non ha previsto alcuna decadenza dell’omologazione rilasciata dall’apparecchiatura di controllo automatico in dotazione della forze di polizia (cd. autovelox) mentre la pubblica amministrazione non ha alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura.

Il tribunale, quindi, ha ritenuto che la sentenza appellata dovesse essere riformata, con la conseguente conferma del verbale di accertamento dell’infrazione n. *****, ed, in ragione dell’esito della lite, ha condannato la parte appellata al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che ha determinato, tenuto conto dell’estrema semplicità delle questioni trattate e della minima entità dell’attività difensiva spiegata, nella misura corrispondente ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

L.N.R., con ricorso notificato il 12/4/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Il Comune di Bergamo ha resistito con controricorso notificato in data 19/5/2016.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il ricorrente, lamentandola violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che era risultato accertato, trattandosi di circostanza di fatto contenuta nel verbale assistita da fede privilegiata, che la segnaletica mobile di preavviso, indicante il controllo di velocità in atto, fosse posizionata ad una distanza di 410 metri rispetto alla posizione di rilevamento e che tale distanza fosse ampiamente conforme alle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79, comma 3, in materia di misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, laddove, in realtà, il contenuto del verbale fa fede fino a querela di falso nei limiti della data di redazione e della localizzazione ma non su altri elementi. Nel caso di specie, ha aggiunto il ricorrente, l’opposizione aveva contestato che la segnaletica di preavviso indicante il controllo della velocità era stata sì posizionata a debita distanza ma inidoneamente, rilevando che l’accertamento era avvenuto alle ore 22,40 e, quindi, in una situazione di oscurità, senza che l’Amministrazione, che ne ha l’onere, avesse provato che la segnaletica di preavviso, come prescrive il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79 fosse facilmente visibile e individuabile come nelle ore diurne. Nè, ha osservato ancora il ricorrente, si comprende il ragionamento seguito dal tribunale quando ha affermato che l’omessa visione della segnaletica di avviso dev’essere imputata all’elevata velocità di guida tenuta dal conducente, specie se si considera che, per fatto notorio, la strada percorso in orario notturno è illuminata in modo idoneo: la sentenza, infatti, appare assolutamente laconica quanto all’indicazione delle fonti di prova poste a sostegno della fattispecie contestata.

2. Il motivo è infondato. Intanto, la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione: le contestazioni delle parti, comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, devono, pertanto, essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso, per cui, ove tale procedimento non venga attivato, il verbale assume, anche nel giudizio di opposizione, valore di prova della violazione (Cass. n. 339 del 2012). Inoltre, se è vero che, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto, a norma del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79, comma 5, in modo da garantire la sua corretta percepibilità e leggibilità, per cui è illegittimo l’accertamento eseguito mediante foto-rilevazione avvenuta prima del cartello mobile di avviso (Cass. n. 9033 del 2016), è anche vero, però, che l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, grava su colui che propone l’opposizione e non sull’amministrazione (Cass. n. 23566 del 2017): in effetti, in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l’opponente deduca, come ha dichiarato di aver fatto nella specie, non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla pubblica amministrazione di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (Cass. n. 6242 del 1999).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, del D.M. Lavori Pubblici n. 6025 del 1998, in riferimento al D.M. Lavori Pubblici n. 4199 del 1997, art. 1 nonchè il vizio logico giuridico della motivazione della sentenza, con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, partendo dall’assunto della fede privilegiata del verbale di contestazione, ha ritenuto che l’amministrazione comunale non avesse alcun onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura dal momento che i dettagli tecnici dell’impianto utilizzato dagli agenti sarebbero già riscontrabili dal verbale di accertamento, laddove, in realtà, con riguardo al dispositivo utilizzato, e cioè il Telelaser LTI 20-20, con matricola 13261, il periodo di utilizzabilità, ai sensi del D.M. Lavori Pubblici n. 6025 del 1998, art. 1 in riferimento al d.m. Lavori Pubblici n. 4199 del 1997, art. 1 prorogato con successivo decreto ministeriale fino al 1 marzo 2000, è di soli quindici mesi dall’acquisto del dispositivo regolarmente tarato o dall’ultima taratura; e poichè nessun’altra taratura era stata eseguita, il giorno della contestazione, e cioè il *****, il dispositivo era in funzione con un’omologazione risalente al 8/9/1997, ben oltre i quindici mesi disposto dal D.M. n. 6025 cit.. Nè, ha aggiunto il ricorrente, è condivisibile e/o sufficientemente motivato il rilievo del tribunale secondo il quale il termine di durata della omologazione rileverebbe solo ai fini dell’individuazione dell’arco temporale di commercializzazione dell’apparecchiatura di controllo e non sulla funzionalità della stessa e, quindi, sull’attendibilità delle relative rilevazioni di velocità: ed infatti, la mancata previsione di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura possono pregiudicare l’affidabilità metrologica, a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità, tant’è che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 nuovo C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. I cittadini, in definitiva, ha concluso il ricorrente, devono essere tutelati rispetto ad accertamenti automatici effettuati da apparecchi rilevatori della velocità dei quali le amministrazioni non siano in grado di dimostrare una aggiornata taratura della funzionalità.

4. Il motivo è fondato. La Corte costituzionale, in effetti, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha ritenuto che l’amministrazione comunale non avesse alcun onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità dell’apparecchiatura, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev’essere, pertanto, in parte qua cassata.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’illegittimità della decisione e della sanzione amministrativa sotto il profilo della violazione di legge per carenza di legittimazione attiva dell’ente accertatore, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che, trattandosi di cd. superstrada, il Comune di Bergamo era privo del potere e della legittimazione ad elevare la sanzione impugnata, posto che, per le strade extraurbane ordinarie e per quelle urbane di scorrimento, l’installazione dell’autovelox richiede l’autorizzazione del prefetto.

6. Il motivo è infondato. Ed infatti, il giudizio di merito, per come (incontestatamente) ricostruito nella sentenza della corte territoriale (e nello stesso ricorso per cassazione, non risulta aver investito la questione relativa alla illegittimità del verbale di accertamento in quanto elevato in difetto dell’autorizzazione prefettizia necessaria per l’installazione dell’autovelox. Ed è noto che i motivi del ricorso per cassazione non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’incongruità e l’illogicità della liquidazione delle spese di lite nonchè la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 ss. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, a fronte di una controversia di valore pari ad Euro 708,67, ha liquidato le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, nella somma complessiva di Euro 3.101,00, per compensi professionali, di cui Euro 671,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 2.430,00 per il giudizio d’appello, oltre anticipazioni e rimborso forfettario, laddove, in giudizio di primo grado, nel quale il Comune è intervenuto senza munirsi di un difensore di fiducia, l’applicazione dei valori medi tabellari avrebbe determinato una liquidazione per la somma complessiva di Euro 330,00, mentre, nel giudizio d’appello, il compenso professionale previsto per la corrispondente fascia di valore ammonta ad un totale di Euro 640,00: tanto più che il tribunale ha ritenuto l’estrema semplicità delle questioni trattate e la minima entità dell’attività difensiva spiegata con la conseguente determinazione di liquidare le spese in relazione ai minimi tabellari.

8. Il motivo è assorbito.

9. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto relativamente al secondo motivo ed, in relazione ad esso, la sentenza impugnata dev’essere, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Bergamo che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo ed il terzo motivo; accoglie il secondo; assorbito il quarto; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Bergamo che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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