Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32914 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12875/2017 R.G. proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Tortolani, con domicilio eletto in Roma, alla Via Sciriè n. 15, presso lo studio dell’avv. Luigi Casale;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. 2820/2017, depositato in data 14.4.2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.10.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

B.V. ha proposto ricorso monitorio ex L. n. 89 del 2001, in data 24.6.2016, per ottenere la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo in relazione alla durata del procedimento per decreto ingiuntivo e della successiva fase di opposizione, incardinato con ricorso depositato in data 25.6.2004 e concluso con sentenza del 24.9.2015, passata in giudicato in data il 15.4.2016.

Il Consigliere delegato ha liquidato un importo di Euro 3200,00, oltre accessori, pari ad Euro 400,00 per ogni anno di ritardo e l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, è stata accolta con riferimento alla sola statuizione sulle spese processuali.

La Corte distrettuale, ritenuta una durata ragionevole del processo presupposto pari a tre anni, ha stimato congruo l’importo di Euro 400,00 per ciascun anno di ritardo, rilevando che la domanda era stata solo parzialmente accolta, che il ricorrente non ne aveva sollecitato la definizione e che la liquidazione si giustificava in relazione agli interessi coinvolti e alla rilevanza della causa, tenuto conto delle condizioni personali delle parti.

Per la cassazione di questa pronuncia B.V. ha proposto ricorso in tre motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 6, par. 1 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’erronea ed insufficiente motivazione della pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che il giudice distrettuale abbia ritenuto corretta la determinazione del ritardo nella definizione della causa presupposta, tralasciando di considerare che, per effetto della dichiarazione di illegittimità della L. n. 89 del 2001, artt. 2 bis e ter, di cui alla sentenza n. 38/2016 della Corte costituzionale, il processo non poteva avere una durata complessivamente superiore a due anni, incluso il grado di impugnazione. Inoltre, occorreva tener conto dei numerosi rinvii della causa disposti su richiesta di parte.

Le censure non meritano accoglimento.

Il motivo è, anzitutto, inammissibile nel punto in cui è volto a sindacare l’erroneità o insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data 14.4.2017, e per cui non è applicabile la precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma quella risultante dalle modifiche adottate con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma primo, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, potendosi contestare solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e non anche un vizio di motivazione.

Inoltre, il controllo sulla motivazione, censurabile per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve considerarsi circoscritto ad ipotesi che non contemplano la mera sufficienza delle argomentazioni adottate dal giudice di merito (Cass. 20271/2018; Cass. 11863/2018; Cass. 10862/2018; Cass. 21257/2014; Cass. s.u. 8053/2014).

La censura è – per altro verso – infondata in diritto.

Il ricorso è stato depositato in data 24.6.2016, per cui, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con L. n. 134 del 2012 (ed applicabile ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), la durata ragionevole del processo era pari a tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e di un anno per il giudizio di legittimità e non di due anni complessivi, come sostenuto dal ricorrente.

La pronuncia n. 36/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui considerava ragionevole la durata triennale anche alle ipotesi in cui il ritardo fosse maturato con riferimento ad un processo per equa riparazione, ma ha lasciato immutata la previsione di una durata massima di tre anni per i giudizi ordinari.

2. Il secondo motivo censura la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, art. 6, par. 1, CEDU e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, nonchè l’errata e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la pronuncia fissato in Euro 400,00 l’importo annuo dell’indennizzo, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui il suddetto importo non può essere inferiore a Euro 500,00 e superiore ad Euro 1500,00 per ciascun anno di ritardo.

Il motivo è infondato.

Si è già evidenziato che il ricorso è stato proposto in data 24.4.2016 e pertanto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis(nel testo risultante dalle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, applicabili alle domande proposte a partire dall’1.1.2016) era consentito liquidare un importo annuo compreso tra Euro 400,00 ed Euro 800,00, salvo eventuali incrementi per gli anni successivi.

La somma di Euro 400,00 era quindi pari al minimo di legge ed è stata determinata in virtù dell’accoglimento solo parziale della domanda tenendo conto della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della lite nonchè dalle condizioni personali delle parti, secondo un apprezzamento del giudice di merito che è conforme a legge e che resta insindacabile in questa sede, avendo la Corte distrettuale dato conto degli elementi utilizzati per la liquidazione dell’indennizzo, con motivazione del tutto logica ed intellegibile (Cass. 18118/2015; Cass. 1600/2003).

Va infine soggiunto che, sebbene la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale sia soggetta, in virtù del rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2, al rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, è fatto salvo il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell’indennizzo, non toccando tale diversità di calcolo, sancita dalla disciplina interna, la complessiva attitudine della legge nazionale ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. 23390/2018; Cass. 19175/2015; Cass. 17440/2011; Cass. 4973/2013).

3. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.M. n. 55 del 2014, nonchè l’erroneità della liquidazione delle spese processuali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lamentando che non siano state considerati gli esborsi sostenuti per le copie autentiche degli atti esibiti, per le richieste di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, per bolli ed altri adempimenti, spese che assommavano ad Euro 114,86. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè non indica se e in quale fase la documentazione di tali esborsi sia stata portata all’esame del giudice di merito, impedendo di verificare se la pronuncia abbia erroneamente omesso di tenerne conto.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto difese. Non sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, essendo il presente giudizio esente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Non sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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