LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 6017/2014 r.g. proposto da:
CHIAPPINI S.R.L., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Z.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Antonio di Iulio e Lamberto Scatena, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
– resistente –
e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA; VESCOVI DAVIDE, quale commissario giudiziale della Chiappini s.r.l. in concordato preventivo.
– intimati –
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di GENOVA depositato il 25/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che l’Agenzia dell’Entrata si è costituta, oltre i termini di legge per il controricorso, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
rilevato che non si rinvengono in atti gli avvisi di ricevimento attestanti l’esito della notificazione, effettuata tramite il servizio postale, del ricorso introduttivo nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e di V.D., qui evocato quale commissario giudiziale della Chiappini s.r.l. in concordato preventivo;
rilevato, inoltre, che non risulta eseguita la notificazione del medesimo ricorso nei confronti della Kiara s.r.l., terzo assuntore del concordato predetto, benchè la stessa sia stata parte – seppure non costituita – del giudizio concluso dal provvedimento oggi impugnato;
ritenuto, pertanto, che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire l’effettuazione dei conseguenti adempimenti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla società ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ed a V.D., nella indicata qualità, nonchè di provvedere alla notificazione dei medesimi atti nei confronti della Kiara s.r.l., assegnandosi, per i corrispondenti adempimenti, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della odierna ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018