LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25520-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO C.
GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARIANELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 120/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 13/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a D.N.G. un avviso di accertamento di maggior reddito, relativo all’anno di imposta 1999, derivante da plusvalenza non dichiarata conseguita con la vendita di un terreno edificabile.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di La Spezia che lo accoglieva con sentenza n. 122 del 2005.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Liguria che lo rigettava con sentenza del 11.5.2007, confermando la decisione appellata.
Contro la sentenza di appello L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con ordinanza n. 13337 del 2010 di annullamento con rinvio alla Commissione tributaria regionale.
A seguito della riassunzione della causa effettuata da D.N.G., la Commissione tributaria regionale della Liguria, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 120 del 13.7.2012 confermava nuovamente la decisione del giudice di primo grado.
Contro la sentenza emessa dal giudice del rinvio l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
D.N.G. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo. “Nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4", in relazione alla omessa dichiarazione di inammissibilità dell’atto di riassunzione per mancato deposito di copia autentica del provvedimento cassatorio, come da richiesta di verifica effettuata dalla Agenzia delle Entrate e risultante dal verbale di discussione in pubblica udienza 2. Secondo motivo.”Nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4” nella parte in cui il giudice di appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla eccepita inammissibilità dell’atto di riassunzione.
3. Terzo motivo. “Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 “, non avendo il giudice di appello ritenuto la inammissibilità dell’atto di riassunzione per mancata produzione della copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Quarto motivo. “Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
5. Quinto motivo. “Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
6. Sesto motivo. “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di giudizio tributario in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il terzo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi. Come già osservato da questa Corte, in tema di giudizio di rinvio del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, nel precisare il contenuto dell’art. 394 c.p.c. che prescrive la produzione “in ogni caso” di copia autentica della sentenza (o ordinanza) di cassazione, stabilisce l’inammissibilità del ricorso in riassunzione quando non vi sia allegata tale copia, autenticata nei modi di legge dalla Cancelleria della Corte. Alla mancata osservanza dell’incombente consegue l’estinzione dell’intero giudizio (Sez. 5 n. 349 del 2009).
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che all’atto di riassunzione è stata allegata una copia della sentenza di cassazione priva della necessaria certificazione da parte della Corte (una copia “ad uso studio” secondo quanto riferisce lo stesso controricorrente), in violazione del disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 3, che prescrive la produzione di copia autentica della sentenza di cassazione “a pena di inammissibilità”(v. in gen. Sez. 5, n. 16498 del 2016).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. periodo, ricorrendo una causa di improseguibilità del giudizio di rinvio.
L’accoglimento della questione pregiudiziale di rito comporta l’assorbimento dei restanti motivi.
A norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3 la sentenza deve essere cassata senza rinvio per mancanza di un valido atto di riassunzione, che ha determinato l’estinzione dell’intero processo ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63,comma 3.
Spese regolate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro settemila ottocento oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018