Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32992 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21343/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Falleti, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Luigi Bellotti Bon n.10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.45/02/11 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, emessa il 24 gennaio 2011, depositata il 17 giugno 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Giudicepietro Andreina.

RILEVATO

CHE:

1. nella controversia originata dall’impugnazione da parte di M.G. degli avvisi di accertamento per maggiore Irpef relativi agli anni di imposta dal 2001 al 2006, sulla base di movimenti bancari sul conto corrente del contribuente non giustificati, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (d’ora in poi C.T.R.) accoglieva l’appello proposto dal contribuente, riformando la decisione di primo grado (favorevole all’Ufficio);

in particolare, la C.T.R., sul presupposto che fosse provata la residenza del contribuente, ai fini fiscali, sia in Italia (ove era iscritto all’anagrafe della popolazione residente), sia in Romania (ove era titolare di tessera di soggiorno e del codice di registrazione fiscale), riteneva prevalente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, Convenzione Italia – Romania, firmata a Bucarest il 14/1/1977 resa esecutiva in Italia con L. n. 18 ottobre 1978, n. 680, la residenza fiscale in Romania, ove il contribuente aveva la sede principale dei propri affari ed interessi;

2. avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso articolato su due motivi;

3. a seguito del ricorso, M.G. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, Convenzione Italia – Romania, firmata a Bucarest il 14/1/1977 resa esecutiva in Italia con L. 18 ottobre 1978, n. 680, nonchè dell’art. 2Tuir, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il giudice di appello aveva ritenuto erroneamente che il centro degli interessi vitali del contribuente fosse individuabile in Romania, nonostante lo stesso avesse moglie e figlia minore in Italia, all’anagrafe risultasse residente con queste ultime, avesse un’abitazione in Italia ed un apprezzabile patrimonio (avendo depositato in banca oltre un milione di Euro);

la C.T.R., quindi, avrebbe erroneamente ritenuto la prevalenza delle relazioni economiche (l’attività, svolta in Romania, di amministratore unico della società appartenente al figlio, M.S.) sulle relazioni personali (la moglie e la figlia minore residenti in Italia, nell’abitazione di famiglia, di proprietà del contribuente, in cui quest’ultimo risultava formalmente residente ed intestatario delle varie utenze); con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso, relativo agli elementi fattuali dai quali il giudice di appello aveva dedotto la sussistenza del centro degli interessi vitali del contribuente in Romania, escludendo che esso fosse residente, ai fini fiscali, in Italia, ove vivevano la moglie e la figlia minore, aveva una casa e notevoli somme depositate in banca;

1.2. i motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente; essi sono infondati e vanno rigettati;

1.3. invero, la ricorrente deduce che, nello stabilire ove un soggetto abbia il centro dei propri interessi vitali, debba darsi la prevalenza aì legami personali rispetto a quelli professionali;

nel caso di specie la CTR, con una valutazione globale, congruamente motivata, che ha tenuto conto sia dei legami personali, sia dì quelli professionali, ha privilegiato l’individuazione del centro di interessi in Romania dando atto che i legami familiari sussistevano tanti ivi, quanto in Italia;

inoltre, l’orientamento sulla prevalenza dei legami familiari attualmente appare recessivo;

questa Corte (Cass. sent. n. 6501 del 2015), infatti, ha avuto modo di affermare che “il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434). Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. n. 24246/2011 cit.; Cass. 7 novembre 2001 n. 13803)”;

nel caso di specie il giudice, con una valutazione di merito congruamente motivata, ha ritenuto che fosse prevalente il collegamento con la Romania, ove il contribuente risiedeva e svolgeva la propria attività professionale insieme con il figlio;

atteso il rigetto del ricorso, l’Agenzia va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in dispositivo;

atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale citato solo dopo la proposizione del ricorso ed in considerazione della delicatezza della questione trattata vanno compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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