Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33049 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26161/2014 proposto da:

T.B., C.F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PACLUCCI DE’ CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato DARIO BOZZELLI, che li rappresenta difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE COLAIACOMO;

– ricorrente –

contro

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE GIANICOLENSE 37, presso 1.o studio dell’avvocato GIANCARLO RIGONI, che o rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

D.S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4629/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2013;

uditala relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

Che:

D.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma C.E. e T.B., che nel 1868 le avevano alienato un appartamento in *****, chiedendo, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, l’accertamento della proprietà comune di una cabina idrica, del locale destinato all’impianto di riscaldamento, e la violazione delle distanze di un locale costruito sotto l’appartamento di essi attori dopo la vendita;

nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale dichiarava parte comune dell’edificio l’impianto idrico ed il locale caldaia;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.7- 6.9.2013, confermava dette statuizioni;

per la cassazione hanno proposto ricorso C. e T. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza; D.S.F., erede di D.A., ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio per avere la corte omesso di verificare che le due unità immobiliari erano autonome per l’ingresso, le utenze ed il riscaldamento e, conseguentemente, non avrebbero natura condominiale la c.d. cabina idrica ed il locale caldaia; con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte erroneamente ritenuto che l’unità immobiliare dei ricorrenti costituisse un nuovo corpo di fabbrica, mentre, al contrario, si tratterebbe di un ampliamento di un unico edificio già esistente, ragione per la quale non sarebbe applicabile la normativa sulle distanze;

i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per carenza di specificità;

il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass. 13 settembre 2006, n. 19651; Cass. 26 marzo 2012, n. 4823; Cass. 23 maggio 2012, n. 8143);

– ove si assuma la omessa o viziata valutazione di documenti, occorre provvedere, se non alla trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico, ma completo, resoconto del loro contenuto, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso;

– nella specie, il ricorrente si limita a dedurre che il vano caldaia e la cabina idrica non costituissero beni comuni ai due appartamenti, senza allegare o trascrivere i documenti sui quali il ricorso si fonda; parimenti, il ricorrente deduce l’inapplicabilità delle distanze, sostenendo che l’ampliamento avrebbe riguardato la medesima unità immobiliare e non due unità autonome, senza assolvere all’onere di indicazione, allegazione o trascrizione dei documenti da cui risulterebbe tale circostanza;

– la sentenza non incorre nel vizio di omessa motivazione, per avere la corte territoriale fondato la decisione sulla condominialità dell’impianto idrico e dell’impianto di riscaldamento sulla base dei titoli di provenienza;

– quanto alla violazione delle distanze, la corte ha accertato l’esistenza di una veduta attraverso i rilievi aerofotografici e la CTU, rilevando che detta unità costituiva una nuova costruzione, e non un ampliamento di quella preesistente e precisando che, anche in caso di ampliamento dell’originario corpo di fabbrica, era applicabile la normativa sulle distanze;

– con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., per non aver la corte territoriale ammesso la prova testimoniale sul presupposto che essa fosse in contrasto con le risultanze documentali, mentre era volta a dimostrare lo stato dei luoghi precedente all’acquisto delle unità immobiliari da parte dei ricorrenti e, per tale ragione non era in contrasto con i documenti acquisiti al giudizio;

anche tale motivo è inammissibile;

la corte territoriale, con statuizione incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che i capitoli di prova testimoniale, trascritti in ricorso, erano irrilevanti e non decisivi per l’accertamento della condominialità del vano caldaia e del vano riscaldamento nonchè per la violazione delle distanze, in quanto lo stato dei luoghi aveva costituito oggetto di accertamento, attraverso la CTU e l’esame dei titoli di proprietà, nè, in tema dei di diritti reali, è rilevante lo stato dei luoghi antecedente all’acquisto del bene da parte dei ricorrenti;

con l’unico motivo di ricorso incidentale, D.S.F. deduce l’erroneità della compensazione delle spese di lite e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale punto, per avere la corte territoriale compensato le spese del giudizio d’appello, pur avendo respinto tutti i motivi di gravame proposti da C. e T., fatta eccezione per un motivo attinente alla liquidazione del danno;

il motivo è inammissibile;

la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cassazione civile, sez. 2, 20/12/2017, n. 30592; Cass. Civ., sez. 02, del 31/01/2014, n. 2149; Cass. Civ., sez. 01, del 24/01/2013, n. 1703);

vanno, pertanto, dichiarati inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza;

ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale ed incidentale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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