Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33091 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19192-2017 proposto da:

T.F., nella qualità di amministratore della società

***** SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA PASSAMONTI;

– ricorrente –

contro

PIO SODALIZIO FORNAI IPAB, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4437/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

la ***** s.r.l. ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Roma ne ha respinto il reclamo nei riguardi della sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata dal tribunale di Roma su istanza del Pio Sodalizio Fornai Ipab;

il creditore istante ha replicato con controricorso;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

la memoria di parte ricorrente è stata depositata oltre il termine di legge, sicchè non va esaminata;

col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 18 e art. 12 preleggi, quanto alla valutazione di inattendibilità dei bilanci; si sostiene che, attesa la caratterizzazione del giudizio come appunto di reclamo, e non come appello, la produzione, avvenuta solo in quella sede, avrebbe dovuto essere valutata positivamente dalla corte territoriale al fine di accertare i requisiti di fallibilità, anche eventualmente previo reperimento di notizie prezzo la camera di commercio;

il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.;

la corte d’appello, per quanto sottolineando che la produzione era avvenuta tardivamente in fase di gravame, non ha mancato di valutare i bilanci del triennio 2013-2015 ai quali il motivo allude;

ha osservato non esservi prova che tali bilanci fossero stati depositati presso la camera di commercio (id est, al registro delle imprese), e da ciò ha desunto che agli stessi – privi di data certa – non era possibile attribuire alcuna presunzione di attendibilità;

la valutazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, poichè in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della stessa L., art. 15, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c.; sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. n. 13746-17);

col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, sotto il profilo della valutazione dello stato di insolvenza, assumendo che il creditore istante ben avrebbe potuto attivare la polizza fideiussoria a garanzia dell’obbligazione;

il motivo è inammissibile poichè tende a ottenere un riesame di merito;

la corte d’appello ha correttamente dedotto l’esistenza della condizione di insolvenza dal cospicuo ammontare del credito vantato dall’istante per canoni locativi impagati, dalla riscontrata chiusura della sede sociale e dalla sussistenza di un pignoramento infruttuoso;

la facoltà di dar corso alla polizza fideiussoria, giustappunto perchè tale, non rileva e le giustificazioni addotte a fronte dei restanti indici mentovati dalla corte territoriale impingono sulla quaestio facti;

col terzo mezzo la società denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 e art. 12 preleggi, in ordine alla convocazione in sede prefallimentare; si sostiene che dalla ricevuta di avvenuta consegna (Rac), depositata, non si evinceva l’allegato atto da notificare, nè il testo integrale del provvedimento comunicato;

il motivo è inammissibile poichè incentrato su questione nuova;

la sentenza riferisce che la società aveva proposto il reclamo eccependo che la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione non era andata a buon fine per la mancanza di un indirizzo pec funzionante;

questa soltanto, in base alla sentenza, era la questione affidata al reclamo sul piano del rispetto della garanzia difensiva, e a essa la corte d’appello ha risposto segnalando che, invece, era stato accertato che l’indirizzo pec della società, risultante dall’apposito certificato camerale, era “perfettamente funzionante, operativo e recettivo”, con conseguente regolare perfezionamento del contraddittorio dinanzi al giudice delegato;

l’attuale doglianza postula un’altra tipologia di vizio, correlata all’oggetto della notificazione asseritamente non evincibile dalla Rac; ma è agevole osservare che si tratta di rilievo per la prima volta prospettato in questa sede di legittimità, implicante accertamenti in fatto, e come tale del tutto inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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