Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33133 del 21/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1202-2018 proposto da:

I.S. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso l’ordinanza N. R.G. 19520/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non. partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6 dicembre 2017, ha rigettato il ricorso di I.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

avverso questa sentenza I.S. ha proposto ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso è stato proposto e sottoscritto dal solo richiedente asilo, senza assistenza di un difensore, e non risulta notificato al Ministero dell’interno;

esso è quindi inammissibile, a norma dell’art. 365 c.p.c.;

non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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