Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33138 del 21/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4458-2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 22011/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da O.A., il quale ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, inserito dal D.L. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 46 del 2017, per avere omesso, nonostante l’istanza di parte, di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione amministrativa, è fondato, alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere il ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17717/2018);

ne consegue l’assorbimento degli altri motivi e, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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