Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33160 del 21/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9271-2017 proposto da:

D.M.A., quale erede del Sig. C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORTE NIMENES, 3, presso lo studio dell’avvocato MIRANDA MANNENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO TODARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE *****, in persona del Ministro pro tempore

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO;

RITENUTO

Che:

nel 2006 C.G. convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero della salute e l’Assessorato Regionale alla sanità della Sicilia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del contagio contratto in conseguenza d’una emotrasfusione con sangue infetto;

con sentenza 1.7.2009 n. 3515 il Tribunale di Catania rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto;

la Corte d’appello di Catania, adita dal soccombente, con sentenza 7.3.2016 n. 386 rigettò il gravame;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.M.A., successore mortis causa dell’originario attore, con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero della salute e l’Assessorato regionale hanno resistito con controricorso unitario;

CONSIDERATO

che:

con atto ritualmente depositato e sottoscritto, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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