LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaella – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel.Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13441/2018 proposto da:
P.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2139/2017 del TRIBUNALE DI GENOVA depositata il 2/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
RILEVATO
che:
la ADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione – ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole da P.F., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova 2139/2017 depositata il 2-8-2017; il detto ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).
CONSIDERATO
che:
il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252-01).
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
Le spese sostenute dalla ADER seguono la soccombenza.
Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della ADER, delle spese processuali, che liquida in Euro 2.050,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento di un ulteriore contributo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018