LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
IMMOVI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescienzio n. 91 presso lo studio dell’Avv. Lucisano Claudio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Garavoglia Mario e con il Prof.
Avv. Stevenato Dario per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale.
– controricorrente/ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 70/22/2010 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 7 ottobre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2018 dal Consigliere Crucitti Roberta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale;
udito per la controricorrente-ricorrente incidentale l’Avv. Garavoglia Marco.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Immovi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di avviso di accertamento relativo a IRES ed IRAP anno di imposta 2005 e conseguente al disconoscimento della deducibilità di parte dei compensi versati agli amministratori (anche soci) e di somme versate a titolo di assicurazioni diverse a favore sempre dei soci amministratori, l’Agenzia delle entrate ricorre, su quattro motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (d’ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dalla Società e in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’atto impositivo.
In particolare, la C.T.R., pur rilevando l’oggettiva irragionevolezza dell’erogazione dei compensi e dei benefits ai soci amministratori, riteneva, sulla scorta di precedente di questa Corte, che l’Amministrazione finanziaria non avesse mai evidenziato, ovvero fornito prova, del disegno abusivo o del vantaggio fiscale conseguito dalla Società la quale, al contrario, aveva dimostrato come, una volta riconosciuta la possibilità di erogare le medesime somme come utili, non si fosse conseguito alcun beneficio fiscale sia al livello di reddito di impresa che di reddito delle persone (dei soci).
La Società resiste con controricorso, propone ricorso incidentale condizionato, su due motivi, ulteriormente illustrati con successivo deposito di memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle entrate – premesso che l’avviso di accertamento conseguiva a processo verbale con il quale si era constatato che la Società, priva di personale dipendente e di struttura aziendale, svolgeva solo l’attività di locazione degli immobili di sua proprietà ad altra Società (avente in comune con la contribuente gli amministratori) e rilevato che il numero degli amministratori ed i compensi erogati agli stessi era frutto di comportamento irrazionale e antieconomico, teso ad abbattere i redditi dell’impresa, sicchè era stata disconosciuta l’inerenza dei compensi, nella misura in cui era superiore a quella corrisposta all’unico amministratore non socio – deduce con il primo motivo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 95 e 109 e dell’art. 2697 c.c. laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non potesse sindacare, ai fini dell’inerenza, il quantum dei compensi degli amministratori ai fini dell’inerenza.
1.1. La censura è fondata. Questo Collegio, come già Cass. n. 24379 del 30 novembre 2016 integralmente condivisa, intende dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di determinazione del reddito di impresa, rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 (ora 95, comma 5) del, non implica che l’Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all’Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5); anche sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo (in tal senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9036 del 15/04/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3243 del 11/02/2013,; Sez. 5, Sentenza n. 9497 del 11/04/2008).
Il difforme orientamento minoritario muove dall’assunto che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 (ora art. 95) – a differenza del previgente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 59, comma 3, per il quale i compensi ai soci amministratori erano deducibili “nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci” -, non contiene alcun riferimento a limiti massimi di spesa per i compensi, superati i quali sia esclusa la deducibilità; da tale premessa viene tratta la conclusione che all’Amministrazione finanziaria non è riconosciuto un potere di valutazione di congruità, salva la possibilità per l’Erario, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, di fare ricorso alla disciplina della simulazione e dei negozi in frode alla legge (come ritenuto dal Giudice di appello). In senso contrario si è già, condivisibilmente osservato, che il mancato riferimento, nel vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 3, a tabelle o indicazioni vincolanti che pongano limiti massimi di spesa per i compensi agli amministratori di società od enti di cui all’art. 73, non costituisce valida ragione per derogare alle regole generali in materia di indeducibilità di costi sproporzionati, in quanto tali mancanti del necessario requisito della inerenza (cfr. Cass. n. 24379 del 30 novembre 2016cit.) 2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata di motivazione omessa laddove la C.T.R. aveva ritenuto, con argomentazione apodittica, che le assicurazioni sulla vita dei suoi amministratori costituivano benefits e come tali erano equiparabili ai compensi.
2.1. Anche tale censura è fondata. A fronte della specifica contestazione svolta dall’Ufficio il quale aveva ritenuto che l’accensione di polizze vita in favore degli amministratori non fosse un costo della Società ma solo un beneficio a favore degli amministratori, il Giudice di appello (il quale si è limitato ad affermare che analoghe considerazioni vanno svolte per quanto riguarda le polizze vita, sempre riconoscendo la totale autonomia delle imprese di erogare benefici ai propri dirigenti, fatto salvo il principio che i vantaggi in questione non coprano forme elusive) omette di esplicitare le ragioni per le quali ha, assertivamente, ritenuto che la stipulazione delle polizze costituisse parte del compenso corrisposto (sotto forma di benefits) ai soci amministratori.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che, poichè i compensi agli amministratori erano stati assoggettati a tassazione ai fini delle imposte dirette, la ritenuta indeducibilità dei costi si sarebbe risolta in un’illegittima doppia imposizione.
4. Con il quarto motivo, infine, si deduce l’omessa motivazione sul fatto decisivo costituito dalla mancata dimostrazione che le somme spese per i contratti di assicurazione fossero state assoggettate a imposizione diretta in capo agli stessi amministratori.
4.1. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.19687 del 27/09/2011; n. 8351 del 12/6/2002) che il Collegio condivide, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell’IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni.
5. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società va ritenuto inammissibile siccome proposto da parte integralmente vittoriosa nel precedente grado che potrà riproporre le questioni ritenute assorbite al Giudice del rinvio (cfr. Cass. n. 22095 del 22/09/2017; Cass. n. 23548 del 20/12/2012).
In conclusione, in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, adeguandosi ai principi sopra esposti, provvederà al riesame, all’esame delle questioni assorbite ed al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018