Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33270 del 21/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28970-2012 proposto da:

PREZIOSA SRL IN LIQUIDAZIONE, GOLDMETAL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO FALCONE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

RILEVATO

che:

La GOLDMETAL S.r.l. in liquidazione e la PREZIOSA S.r.l. in liquidazione, ricorrono avverso la sentenza n. 13/03/2012, depositata in data 14/03/2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, ha confermato la pronuncia di primo grado avente ad oggetto l’omissione della dichiarazione disgiunta tra i costi complessivi e quelli sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata;

avverso tale pronuncia, ricorrono le società indicate in epigrafe affidandosi a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, difende con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. le società ricorrenti hanno presentato istanza di rinuncia al ricorso in data 1/10/2018, per adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 172 del 2017, art. 1;

2. dalla documentazione versata in atti risulta che, le stesse hanno provveduto a corrispondere quanto richiesto dalla Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata di cui alla citata L. n. 172 del 2017;

3. che l’istanza con la quale le ricorrenti dichiarano di rinunciare al ricorso è stata notificata all’Agenzia delle Entrate in data 21/9/2018, senza che siano pervenute osservazioni al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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