Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33542 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2602-2015 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

M.C., rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO GIUSTI;

– controricorrente –

e contro

F.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso L’ORDINANZA n. cron. 245/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, sez- dist. di Taranto, depositata il 20/10/204 e la sent. 2845/2013 del Trib. Di Taranto;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO C.G. convenne in giudizio gli altri condomini dell’edificio in cui era situato il suo appartamento, chiedendo accertarsi la comunione pro indiviso dell’area cortilizia interna, quale area destinata a parcheggio, con regolamentazione degli spazi per la sosta delle autovetture.

I condomini si costituirono, ad eccezione dei signori D., M. e P., e chiesero il rigetto della domanda.

Il tribunale di Taranto dichiarò l’inammissibilità della domanda per essere intervenuto il “giudicato esterno”, portato dalla sentenza n. 1234/2004 del tribunale di Taranto, che, rilevata la natura condominiale dell’area, ne aveva disposto i modi d’uso, nonchè dalla sentenza n. 52/2004 della Corte d’Appello di Lecce – sez. stacc. di Taranto, la quale aveva anch’essa rilevato l’asservimento dell’area all’uso condominiale di parcheggio.

La Corte d’appello di Lecce dichiarò, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., inammissibile il gravame.

Avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. ed avverso la sentenza di primo grado propone ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. C.G., con sette motivi.

M.C. resiste con controricorso.

Gli altri condomini non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva. In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102,132,348 bis, 348 ter, 350 commi 2 e 3 cpc, 24, 111, 6 e 7 Cost.,lamentando che la Corte territoriale abbia adottato l’ordinanza senza verificare la regolare costituzione del giudizio, omettendo di sentire le parti e di fissare l’udienza di trattazione per decidere la questione relativa all’inammissibilità dell’impugnazione, ignorando le eccezioni sollevate da essa appellante in ordine al difetto di legittimazione a contraddire di taluni condomini, ed alla nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio.

Il ricorrente deduce inoltre la nullità dell’ordinanza, in quanto corredata da motivazione apparente.

Il motivo è infondato.

Conviene premettere che avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice di appello ex art. 348 ter c.p.c. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi propri di detta pronuncia, costituenti violazione della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. sez. un. 1914/2016), mentre la stessa non è impugnabile ove si intenda contestare la correttezza del giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame e la denuncia di omessa pronuncia di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutti i motivi di impugnazione.

Nel caso di specie, l’adozione dell’ordinanza prima di procedere alla trattazione della causa risulta conforme alla prescrizione contenuta nell’art. 348 ter c.p.c., comma 1; risulta inoltre che la stessa sia stata emessa sentite le parti e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni dell’art. 348 bis c.p.c., mentre non è autonomamente impugnabile la statuizione di infondatezza dei motivi di gravame alla luce della ritenuta inammissibilità della domanda.

Con riferimento al dedotto difetto di integrità del contraddittorio, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c. e da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.).

Di conseguenza, il rispetto di tale principio impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Ss.Uu. 6826/2010).

Del pari infondata la denuncia di nullità della pronuncia, per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente.

La motivazione dell’ordinanza, benchè assai sintetica, non risulta illogica, contraddittoria o perplessa ed esprime in modo sufficientemente chiaro la ratio decidendi della decisione, fondata sull’efficacia del “giudicato esterno” e sul fatto che in presenza di tale rilievo assorbente contrastava con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo il rilievo di difetto di integrità del contraddittorio.

Passando alle censure avverso la sentenza di primo grado, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., lamentando il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della B. snc di B.C. e S.G., quale partecipante al condominio.

Il motivo è inammissibile.

In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 102 c.p.c., ha l’onere di indicare in ricorso, nominativamente, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonchè di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione (Cass. 6822/2013).

Inoltre, la parte che eccepisca il difetto di integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. 25305/08).

Tale onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la sentenza non contiene le conclusioni delle parti e non riporta le ragioni di diritto per le quali ha inammissibile la domanda, ignorando le proprie argomentazioni.

Il motivo è infondato.

L’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass.4079/2005).

Nel caso di specie il Tribunale ha chiaramente esposto la ratio decidendi della pronuncia, dimostrando di aver valutato le prospettazioni delle parti e le rispettive conclusioni, affermando l’inammissibilità della domanda per essersi formato il “giudicato esterno” sulle medesime questioni, indicando chiaramente e con motivazione adeguata l’iter logico della decisione.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi il tribunale pronunciato su tutta la domanda e per averla dichiarata inammissibile per intervenuto giudicato esterno, senza però indicarne le ragioni.

Il motivo è inammissibile per genericità.

Premesso che l’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi sulle questioni oggetto della pretesa del ricorrente costituisce una ratio idonea a fondare la pronuncia di inammissibilità della domanda, manca una chiara esposizione delle specifiche ragioni di censura della sentenza, nonchè l’indicazione delle domande o eccezioni che non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di primo grado.

Il quarto motivo denuncia errata applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere il Tribunale attribuito rilevanza di “giudicato esterno” in relazione a sentenze intervenute tra soggetti diversi da quelli coinvolti nel presente giudizio.

Il motivo è inammissibile per genericità.

A fronte dell’accertamento dell’intervenuto “giudicato esterno”, in relazione a diverse pronunce intervenute tra l’odierno ricorrente ed altri condomini circa la natura dell’area in contestazione ed il relativo uso, il ricorrente non ha in alcun modo circostanziato la propria denuncia di mancata coincidenza soggettiva delle parti coinvolte nei relativi giudizi, limitandosi a negare genericamente la sussistenza del presupposto soggettivo.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1117 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che il condominio e la comunione rappresentino “realtà distinte ed inconciliabili”.

La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia che ha affermato l’efficacia preclusiva del giudicato in ordine alla natura condominiale dell’area ed alla relativa destinazione (a parcheggio).

Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. per essere la statuizione di condanna alle spese ed al pagamento della sanzione di 500,00 Euro del tutto priva di motivazione.

Il motivo è infondato.

Quanto alla condanna al pagamento delle spese, il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza; in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c., il tribunale, con statuizione adeguata, ha ritenuto ravvisabile l’abuso dello strumento processuale, per avere il ricorrente proposto il presente giudizio, nonostante le precedenti iniziative processuali già intraprese e le decisioni coperte dal “giudicato”.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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