Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33551 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28757-2015 proposto da:

A.N.A.S. S.P.A. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MANCINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/05/2015 R.G.N. 181/2012.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

RILEVA che con sentenza del 6 dicembre 2011 il giudice di lavoro di Campobasso accoglieva la domanda con la quale l’attore P.C., dipendente A.N.A.S. inquadrato nel profilo B1 di capo cantiere, premesso di aver svolto mansioni riconducibili al superiore profilo B, di assistente di nucleo, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a detto superiore inquadramento e al pagamento delle conseguenti differenze retributive per tutto il quinquennio successivo al 10 settembre 2002, spese di lite compensate per 1/3 e liquidate per la restante quota a carico dell’A.N.A.S.;

che A.N.A.S. S.p.A. appellava l’anzidetta pronuncia come da ricorso del 4 giugno 2012, gravame tuttavia respinto dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 73 in data 6 marzo – 8 maggio 2015, compensate peraltro interamente le spese per entrambi i gradi del giudizio;

che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione A.N.A.S. S.p.A. con atto del sei novembre 2015 (notifica perfezionatasi in data 12-16 novembre 2015), affidato a quattro motivi cui ha resistito il P. mediante controricorso del 16-18 dicembre 2015;

che le parti hanno depositato memorie illustrative (ma oltre il termine di rito, quello della ricorrente).

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., norma che dà rilievo alla prestazione di fatto svolta dal dipendente, imponendone una valutazione esclusivamente nel suo contenuto intrinseco e non in relazione al ruolo della persona che la richiede, ovvero al ruolo della persona alla quale la prestazione stessa è riferita. I giudici di merito avevano sostanzialmente ritenuto però che “una diretta interlocuzione del P. con il Capo nucleo” valesse di per sè ad accreditare il primo della qualifica di assistente di nucleo, di modo che se il Capo cantoniere prendeva ordini direttamente dal Capo nucleo diventava automaticamente assistente di nucleo. A sostegno della doglianza inoltre veniva richiamata varia giurisprudenza di merito (in particolare le sentenze della Corte d’Appello di Napoli nn. 5845 e 5738 del 2011, nonchè della Corte d’Appello di Bologna, n. 1341 del 22 dicembre 2009), secondo cui per poter svolgere un’attività rientrante nella posizione B è richiesto un prerequisito di tipo culturale, cioè il possesso di una preparazione professionale che consenta all’assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio. Ben diverso era invece il prerequisito richiesto per la posizione economica B1, di tipo pratico, e cioè consistente in una specializzazione acquisita mediante esperienza professionale o corsi di formazione, che consenta l’utilizzo di strumenti o mezzi di media difficoltà. L’assistente di nucleo, a differenza del capo cantiere, svolgeva un’attività di tipo prognostico e preventivo, che presupponeva conoscenze professionali relative allo stato del territorio, finalizzata ad evitare pericoli per il patrimonio e l’utenza stradale, nonchè un’attività di relazione e non di mera segnalazione, ossia un’attività finalizzata a ricercare e raccogliere dati e documenti necessari per l’espletamento dì una pratica;

con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di settore, con specifico riferimento alla parte del contratto collettivo 1998 – 2001 (artt. 64 e ss.), che prevede la classificazione del personale, così come integralmente riprodotta con il C.C.N.L. 2002 – 2005 (artt. 72 e ss.), tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nella specie i giudici di merito, sebbene si fossero dilungati nel riprodurre la previsione di tutte le mansioni riconducibili al profilo sia dell’assistente di nucleo che del capo cantiere/sorvegliante, avevano omesso di valutarne le rispettive declaratorie generali di riferimento, che valevano a ricondurre la prima figura alla posizione contrattuale B e la seconda a quella indicata come B1. Il fatto davvero singolare che la Corte d’Appello avesse ritenuto l’insussistenza di elementi differenziali tra le due previsioni già aveva integrato un “fuor di luogo”, questo essendo poi risultato anche determinante la violazione e o falsa applicazione del succitato art. 2103, come da primo motivo, mentre con il secondo veniva specificamente denunciata la omessa considerazione da parte del giudice di merito della declaratoria generale riferita alla posizione B (attività con responsabilità circoscritte ma dirette che richiedono preparazione professionale adeguata all’assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale, con possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane), mentre la declaratoria concernente la posizione organizzativa ed economica B1 riguardava attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione che prevedono l’uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite, con possibilità di controllo su piccoli gruppi di risorse umane adibite al lavoro di tipo esecutivo. Raffrontando i rispettivi compiti, quindi, secondo la società ricorrente, appariva evidente la omessa considerazione del fatto che le mansioni dell’assistente di nucleo erano riconducibili ad un profilo professionale fortemente connotato da conoscenze tecniche rapportate peculiarmente ad opere edili, profilo che mai era affiorato nel dibattito processuale. Infatti, in tutti i punti della declaratoria concernente l’assistente di nucleo ricorreva costantemente il riferimento a lavori di manutenzione di controllo di opere d’arte, ovvero la situazione di tipo ingegneristico, con necessità quindi di un esame di previsione, ben diverso dalla mera constatazione di un danno già verificatosi, che, comportando la sola osservazione di un dato oggettivo, può competere a chiunque, anche a chi non è dotato di particolari conoscenze tecniche. Si trattava, pertanto, di un ambito ben diverso e distinto da quello della mera sorveglianza, competente al Capo cantoniere, officiato della sola constatazione dello stato dei luoghi, rimanendo limitato il suo intervento alla esclusiva segnalazione di un evento accaduto, allorquando il danno già si è verificato;

con il terzo motivo è stata lamentata la violazione dell’art. 2697, c.c., comma 1, motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. (la seconda parte della sentenza appariva il frutto di una frettolosa attività di copia incolla, sebbene con qualche riferimento al P., laddove mancava alcun rilievo operato in questa parte della motivazione che trovasse riscontro negli atti e delle risultanze del dibattito processuale, con conseguente incomprensibilità di taluni passaggi argomentativi, laddove addirittura si faceva riferimento ad un interrogatorio del ricorrente che nella concreta fattispecie nemmeno risulta essere stato mai raccolto. L’immissione nel processo di fatti rimasti totalmente estranei all’allegazione delle parti e al processo stesso evidentemente delineava una violazione riconducibile all’articolo 112 del codice di rito, in tal sensi dovendo trovare fondamento la denuncia del vizio in esame;

il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando dall’atto l’avvenuto deposito del testo integrale della contrattazione collettiva, ivi abbondantemente richiamata, però senza alcun preciso e specifico riferimento alla relativa produzione (v. anche la genericità dell’indice in calce allo stesso ricorso “Si deposita la seguente documentazione: copia conforme della sentenza n….; istanza ex art. 369 c.p.c.; procura speciale conferita.”; fascicoli dei due gradi di giudizio precedenti.”);

invero, nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità dei ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica di questa S.C. e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. lav. n. 4350 del 04/03/2015. V. in senso analogo pure Cass. 1 civ. ordinanza n. 15580 del 15/03 – 14/06/2018 – Rv. 649273 – 01. Cfr. altresì Cass. lav. n. 15495 del 02/07/2009, secondo cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa. Conformi Cass. n. 28306 del 31/12/2009, n. 3894 del 18/02/2010, n. 6732 del 19/03/2010, nonchè n. 7891 del 06/04/2011.

V. ancora Cass. lav. n. 27876 del 30/12/2009: l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito. Conformi id. n. 2742 – 08/02/2010, n. 3459 del 15/02/2010.

Cass. lav. n. 4373 del 23/02/2010: l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti. In senso analogo v. ancora Cass. lav. ordinanza n. 11614 del 13/05/2010, secondo cui, in particolare, non può essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata.

Parimenti, v. Cass. 6 sez. – L, ordinanza n. 21366 del 15/10/2010, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, ed analogamente come da ordinanza n. 21358 del 15/10/2010, secondo la quale l’anzidetto deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale); gli anzidetti principi valgono tanto più nel caso di specie qui in esame, in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza, questione sottesa non solo, evidentemente, ai primi due motivi di ricorso, ma anche alla terza e quarta doglianza, che vi sono strettamente connesse, siccome concernenti in effetti pretesi vizi di motivazione, però riguardanti anch’essi, chiaramente ed inevitabilmente, l’applicazione, asseritamente errata e non corretta, unitamente ai relativi accertamenti di fatto, della contrattazione collettiva in questione in relazione alla denunciata violazione dell’art. 2103 c.c. e della correlata disciplina contrattuale;

pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle spese del giudizio;

quindi, ricorrono anche i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Nicola Mancini, quale procuratore anticipatario costituito per il controricorrente. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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