Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.33557 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20608-2013 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI N.18, presso lo studio VENETTONI – Avv. FEDERICO BAILO, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO PETRAROTA;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, I.P.S.S. D.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 15 CIRCOLO PRINCIPESSA DI PIEMONTE, in persona del dirigente pro-tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6091/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/01/2013 R.G.N. 7/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Gaetano Iacono per delega dell’Avvocato Vito Petrarota.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bari ha respinto l’appello di P.P. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’I.P.S.S. ” D.L.” e del 15 Circolo Didattico Principessa di Piemonte, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.

2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellante, dirigente scolastico, con istanza del 18 novembre 2004 aveva chiesto di permanere in servizio fino al compimento del 70^ anno di età ai sensi della L. n. 186 del 2004, art. 1 quater ed aveva lamentato di essere stato collocato in quiescenza senza che il Ministero avesse comunicato i motivi per i quali l’istanza stessa non poteva essere accolta.

3. Il giudice d’appello ha escluso che il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 come modificato dalla richiamata L. n. 186 del 2004, attribuisse al dipendente il diritto soggettivo al trattenimento ed ha evidenziato che mentre la permanenza per un biennio disciplinata dal primo comma dell’art.16 è condizionata solo alla domanda del dipendente e costituisce, quindi, un diritto soggettivo potestativo, l’ulteriore prolungamento previsto dalla norma è subordinato alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione la quale, nell’esercizio dell’autonomia decisionale di cui dispone, deve valutare le proprie esigenze organizzative oltre che la professionalità acquisita dal dipendente.

4. La Corte territoriale, inoltre, ha escluso che il silenzio mantenuto dall’amministrazione potesse essere equiparato all’accoglimento dell’istanza ed ha evidenziato che il silenzio assenso, che ha carattere eccezionale, non opera nei casi in cui occorre che l’amministrazione effettui una concreta ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento. Ha aggiunto che le norme sul procedimento amministrativo non possono trovare applicazione per gli atti che inseriscono ad un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, disciplinati da norme privatistiche.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.P. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’I.P.S.S. D.L. ed il 15 Circolo “Principessa di Piemonte” sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, comma 1. Il ricorrente sostiene, in sintesi, che per il personale della scuola la permanenza in servizio fino al 70^ anno di età costituisce un diritto potestativo nei casi in cui, come nella fattispecie, il trattenimento è richiesto da docente già in servizio alla data del 1 ottobre 1974 ed è finalizzato a consentire il conseguimento della pensione nella misura massima. Aggiunge che anche il trattenimento disciplinato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 richiede solo che il lavoratore manifesti la propria volontà, esercitando tempestivamente l’opzione per la prosecuzione del rapporto.

2. Con la seconda censura, proposta in via subordinata, P.P., denunciando la violazione di plurime disposizioni di legge (L. n. 241 del 1990, art. 20 come modificato dalla L. n. 15 del 2005 e dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005; D.L. n. 136 del 2004, art. 1 quater convertito in L. n. 186 del 2004; L. n. 241 del 1990, art. 10 bis) nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole della mancata valorizzazione da parte della Corte territoriale del silenzio dell’amministrazione, la quale era tenuta a valutare la domanda nel termine previsto dalla L. n. 241 del 1990. Insiste nel sostenere che ove ricorrano, come nella fattispecie, le condizioni richieste dall’art. 20 Legge sul procedimento amministrativo, il silenzio equivale ad assenso e, quindi, produce i medesimi effetti del provvedimento positivo non adottato. Aggiunge, inoltre, che l’amministrazione non aveva in alcun modo valutato la particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente, il quale aveva ricoperto incarichi di dirigente scolastico, dimostrando doti organizzative e di gestione. Infine evidenzia che ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis il Ministero avrebbe dovuto comunicare le ragioni per le quali l’istanza non poteva trovare accoglimento.

3. Il primo motivo è infondato, nella parte in cui si duole dell’interpretazione data dalla Corte territoriale al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 ed è inammissibile per il resto.

Il richiamato art. 16, nella sua versione originaria, si limitava a prevedere: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.”.

Il D.L. n. 136 del 2004, art. 1 quater, convertito dalla L. n. 186 del 2004 ha aggiunto al primo comma della disposizione ulteriori periodi prevedendo che: “E’ inoltre data facoltà’ ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d’età. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell’efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39, comma 2, e successive modificazioni, nonchè alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 22, ed alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 53 e 69,…”.

L’interpretazione della norma che la Corte territoriale ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto dell’appello è corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalla sentenza n. 17776/2007 ha evidenziato che solo il trattenimento in servizio fino al compimento del 67^ anno di età ha carattere di diritto potestativo e non può essere limitato dal potere discrezionale della p.a., potere che, invece, legittimamente è esercitato nella diversa ipotesi del trattenimento fino al 700 anno di età. In tal senso si esprime chiaramente il testo normativo che, appunto, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 136 del 2004, subordina l’accoglimento dell’istanza alla valutazione da parte dell’amministrazione di appartenenza di una pluralità di fattori, dovendo la p.a. tener conto delle “proprie esigenze”, “dell’efficiente andamento dei servizi”, delle “disposizioni in materia di riduzione programmata del personale”, che prevalgono rispetto all’interesse del dipendente alla prosecuzione del rapporto, consentita solo se ritenuta necessaria o opportuna dall’ente, in considerazione della “particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti”.

I precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente non sono pertinenti perchè si riferiscono alla prima delle due ipotesi disciplinate dal richiamato art. 16, ossia al trattenimento biennale, del quale il P. aveva già goduto, posto che nello stesso ricorso si precisa che “alla data del 27 dicembre 2002 aveva richiesto la proroga del collocamento a riposo concessa dall’amministrazione per un biennio” (pag. 2 del ricorso).

3.1. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui addebita alla Corte territoriale la violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 perchè prospetta una questione giuridica, implicante accertamenti di fatto, alla quale non fa alcun cenno la sentenza impugnata.

Occorre premettere al riguardo che la disposizione invocata, speciale rispetto alla normativa generale sopra richiamata, è stata recentemente interpretata da questa Corte (Cass. n. 24372/2017) e si è evidenziato che per il personale docente della scuola è necessario che “il trattenimento sia finalizzato o a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico, ed in tal caso sarà limitato al tempo sufficiente per la maturazione del requisito, o per permettere ai soli dipendenti già in servizio nell’anno 1974 di conseguire la massima anzianità contributiva. La limitazione di quest’ultima disposizione ai docenti che alla data sopra indicata erano già stati immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica si giustifica in ragione della natura transitoria della norma, che ricalca l’analoga previsione contenuta nella L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, comma 2, e che è finalizzata a non mortificare il personale scolastico assunto nella vigenza di una diversa normativa. Infatti anteriormente alla L. del 1973 i professori delle scuole secondarie venivano collocati a riposo a 70 anni sicchè il legislatore, nel portare il limite di età a 65 anni ha ritenuto di disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, consentendo la permanenza in servizio a coloro che, secondo il previgente regime, avrebbero avuto la possibilità di raggiungere la massima anzianità contributiva”.

Si tratta, dunque, di un trattenimento in servizio subordinato a particolari condizioni da accertare in fatto, e ciò rende applicabile il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale “il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto- ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione.” (Cass. n. 27568/2017 e negli stessi termini fra le tante Cass. n. 16347/2018).

Detti oneri non sono stati assolti nella fattispecie, sicchè la censura deve essere dichiarata in parte qua inammissibile.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, formulato in via subordinata, con il quale il ricorrente si duole della mancata valorizzazione da parte della Corte territoriale del silenzio dell’amministrazione che, a suo dire, doveva essere ritenuto equivalente all’accoglimento della domanda.

Nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello nell’escludere l’eccepita violazione della L. n. 241 del 1990 non si è limitato ad evidenziare che il silenzio assenso ha carattere assolutamente eccezionale e non può operare nei casi in cui sia fondamentale la ponderazione da parte dell’amministrazione degli interessi coinvolti nel procedimento, ma ha anche aggiunto che “il rapporto rientra nell’ambito del pubblico impiego privatizzato il che comporta l’inapplicabilità della normativa sul procedimento amministrativo, ivi compresa la norma della L. n. 241 del 1990, art. 20” (pag. 6 della sentenza).

Si tratta di autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere la pronuncia di rigetto del motivo di appello, e, pertanto, il ricorrente era tenuto a censurarle entrambe.

E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.” (Cass. n. 18641/2017).

Nel caso di specie il motivo è tutto incentrato sulla violazione e errata interpretazione della L. n. 241 del 1990 ma non censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo ad un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7704/2003, 25761/2008, 13235/2009, 19183/2016), afferma l’inapplicabilità delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo agli atti di gestione del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato che hanno natura privatistica e non autoritativa.

Ne discende l’inammissibilità della censura.

5. Poichè il ricorso non merita accoglimento, non occorre disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all’Avvocatura Distrettuale anzichè a quella Generale. Va ricordato, infatti, che “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.” (Cass. 17/6/2013 n. 15106).

La mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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