Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33559 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5560-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA n. 59, presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO PICCININI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/11/2012 R.G.N. 823/2009.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Bologna ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto il diritto di R.G.L., ex dipendente della Regione Emilia Romagna transitato nei ruoli dell’Agenzia a seguito di mobilità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30 ad essere inquadrato con decorrenza dal 16/10/2007 nella posizione economica F5 della 3a area ed aveva condannato la resistente al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicchè il dipendente, come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2 bis, deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza;

3. il giudice d’appello ha aggiunto che l’art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali disciplina l’ipotesi di accesso dall’esterno a seguito di procedura concorsuale di assunzione e, pertanto, non trova applicazione nei casi di mobilità volontaria;

4. infine la Corte bolognese ha evidenziato che, quanto alla corrispondenza, poteva trovare applicazione la tabella approvata con D.P.C.M. n. 446 del 2000 in quanto la stessa, sebbene destinata a disciplinare la mobilità collettiva dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali stabiliva una comparazione fra categorie e posizioni economiche che poteva essere utilizzata anche nei passaggi inversi;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane sulla base di quattro motivi ai quali R.G.L. ha opposto difese con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, commi 1 e 2 bis, in combinato disposto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 95; D.P.R. n. 1219 del 1984, come modificato dal D.P.R. n. 44 del 1990; il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, comma 4, in combinato disposto con il D.P.C.M. n. 446 del 2000) e di contratto (art. 17 C.C.N.L. Agenzie Fiscali) e sostiene, in sintesi, che anche nelle procedure di mobilità trova applicazione l’art. 17 del CCNL in base al quale, in caso di accesso dall’esterno nelle aree, l’inquadramento deve essere effettuato nella posizione iniziale del profilo;

1.1. la ricorrente aggiunge che la procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 non è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto e, pertanto, correttamente il R., sulla base della speciale normativa di legge e contrattuale, era stato inquadrato, dopo il passaggio, nella terza area, posizione economica F1;

2. la medesima rubrica è anteposta alla seconda censura, articolata in più punti, con la quale l’Agenzia sostiene innanzitutto che la posizione D4 posseduta dal controricorrente nell’amministrazione di provenienza costituisce una mera progressione orizzontale economica, come tale priva di rilievo ai fini della comparazione, sicchè al momento del passaggio l’ente di destinazione era tenuto a riconoscere solo l’area corrispondente a quella di originario inquadramento ed a conservare al dipendente il livello economico raggiunto;

2.1. la ricorrente si duole, poi, dell’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso ai fini del giudizio, denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 5, e addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la retribuzione complessiva riconosciuta al momento del trasferimento era di gran lunga superiore a quella prevista per i dipendenti degli enti locali inquadrati nella posizione D4;

4. la violazione delle norme di legge e di contratto richiamate nei primi due motivi è denunciata anche con la terza critica con la quale l’Agenzia insiste nel sostenere che l’art. 30 impone la corrispondenza solo tra il contenuto professionale delle attribuzioni di provenienza e di destinazione e rinvia per il resto alla contrattazione collettiva, non intervenuta nel caso di specie;

5. infine il quarto motivo addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere applicabile la tabella allegata al D.P.C.M. n. 446 del 2000 destinata a disciplinare solo i passaggi dallo Stato alle Regioni;

6. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati alla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (Cass. nn. 4619, 4537, 4435 del 2018);

6.1. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dall’art. 1406 c.c. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;

6.2. si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera;

6.3. il principio affermato trova conferma, quanto alla rilevanza delle posizioni economiche, nel D.P.C.M. 26 giugno 2015, con il quale è stata data attuazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 29 bis, decreto che, sebbene non applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha individuato le corrispondenze, ai fini della mobilità intercompartimentale, valorizzando non i soli livelli iniziali di inquadramento ma anche i successivi sviluppi di carriera;

6.4. il quarto motivo non coglie pienamente la ratio della decisione, perchè la Corte territoriale ha dato atto dell’applicabilità del D.P.C.M. n. 446 del 2000 al solo passaggio del personale dalle amministrazioni statali a quelle locali, ma ha anche ritenuto di poter estendere la corrispondenza ivi stabilita all’ipotesi inversa, corrispondenza rispetto alla quale l’Agenzia non ha mosso contestazioni di merito quanto al risultato finale, essendosi limitata infondatamente a dedurre che la comparazione doveva essere effettuata solo fra i profili iniziali, senza tener conto della progressione economica acquisita;

6.5. non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perchè l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico;

7. il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7.1. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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