Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33560 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28038-2013 proposto da:

PROVINCIA DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DONATI n. 115, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA TESTI e MARIA GIOVANNA CAPOCCIA;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LOTARIO n. 6, presso lo studio dell’avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2585/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/06/2013, R.G.N. 670/2012.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato tutte le domande, ha ritenuto la natura subordinata del rapporto intercorso fra M.L. e la Provincia di Lecce ed ha condannato l’ente appellato al pagamento delle differenze retributive dovute ex art. 2126 c.c., quantificate in complessivi Euro 26.404,35, oltre interessi legali;

2. la Corte territoriale, per quel che qui ancora rileva, ha premesso che la M., sulla base di contratti formalmente qualificati di prestazione d’opera, aveva prestato attività in qualità di assistente sociale dal dicembre 2000 al giugno 2006, impegnandosi a dar corso e ad attuare gli obiettivi indicati nel progetto ed a rispettare le direttive impartite dal Servizio Politiche Sociali della Provincia;

3. il giudice d’appello ha osservato che già il regolamento contrattuale deponeva per la natura subordinata del rapporto, giacchè le parti, oltre a prevedere un compenso fisso ed un orario di lavoro, avevano espressamente attribuito al Dirigente del Servizio il potere disciplinare, da esercitare con richiami scritti in caso di impegno insufficiente o inadeguato, di inottemperanza alle direttive impartite, di comportamento scorretto o comunque non conforme al ruolo attribuito;

4. ha aggiunto che la M. era tenuta al vincolo di orario, ad avvertire in caso di assenza, a relazionare periodicamente sul lavoro svolto, sicchè sussistevano tutti gli indici sintomatici della subordinazione, provati dall’appellante attraverso la prova documentale e testimoniale;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Provincia di Lecce sulla base di quattro motivi, ai quali M.L. ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2126 c.c. perchè la Corte territoriale, nel ritenere provati gli indici sintomatici della subordinazione, non ha considerato che il preteso potere direttivo è stato nella specie esercitato non da dirigenti o dipendenti della Provincia di Lecce, bensì dai componenti della commissione tecnico-operativa di coordinamento del progetto “*****” i quali, al pari della M., erano legati all’ente territoriale da contratto di collaborazione;

1.1. aggiunge la ricorrente che la Provincia si era limitata ad indicare le finalità che intendeva perseguire attraverso la stipula delle convenzioni e precisa, inoltre, che agli assistenti sociali erano state impartite semplici direttive di natura tecnica, da intendersi quali indicazioni operative e/o orientamenti sul percorso da seguire per il raggiungimento degli obiettivi;

1.2. infine la Provincia rileva che la convenzione non aveva attribuito al dirigente un vero e proprio potere disciplinare, giacchè era stato previsto il solo richiamo scritto, funzionale ad ottenere la risoluzione automatica del contratto;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.;

2.1. la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare il nomen iuris utilizzato dalle parti in quanto l’autoqualificazione del rapporto, sebbene non decisiva, consente di ricostruire la concreta volontà dei contraenti i quali, nel caso di specie, avevano con chiarezza escluso di voler instaurare un rapporto di natura subordinata;

3. con la terza critica la Provincia di Lecce si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte avrebbe dovuto ricostruire la volontà espressa dalle parti nella convenzione che qualificava il rapporto di natura libero professionale;

4. infine il quarto motivo fa valere la “nullità della sentenza per assoluta contraddittorietà della motivazione” perchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Provincia non poteva essere desunta dalla sottoscrizione di fogli di presenza che, secondo quanto si legge nella decisione gravata, erano controllati dalla segreteria del Comune e controfirmati dal Sindaco, non già da dirigenti o funzionari provinciali;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni;

5.1. i motivi (primo e secondo) con i quali la Provincia ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato le convenzioni intercorse fra le parti, senza valorizzare l’autoqualificazione del rapporto in quella sede compiuta, e di avere omesso di valutare le deliberazioni prodotte, dalle quali emergeva che anche il preteso potere direttivo sarebbe stato in realtà esercitato da soggetti a loro volta legati all’ente da rapporto convenzionale, sono formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, perchè la ricorrente omette di trascrivere nel ricorso il contenuto della documentazione invocata, non allega i documenti in parola nè fornisce specifiche indicazioni sui tempi e modi della produzione effettuata nel giudizio di merito;

5.2. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui la parte che, in sede di legittimità, denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerata, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (fra le più recenti Cass. ord. 7.6.2017 n. 14107);

5.3. parimenti consolidato è l’orientamento secondo cui la prescrizione imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 “va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso” (Cass. 27475/2017 che richiama Cass. S.U. n. 7161/2010);

6. quanto, poi, alle censure, con le quali si addebita alla Corte territoriale di avere errato nella qualificazione del rapporto, osserva il Collegio che i motivi, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nelle intestazioni, si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con l’esprimere un mero dissenso valutativo rispetto al motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dalla Corte d’appello;

6.1. occorre rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti in cui ciò sia consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110);

6.2. la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto che la M. era sottoposta al potere gerarchico e disciplinare, era tenuta al rispetto dell’orario di lavoro, riceveva un corrispettivo fisso e predeterminato, non aveva margini di autonomia nello svolgimento della prestazione e, quindi, ha qualificato il rapporto di natura subordinata attenendosi al principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui “la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ” (Cass. 10.7.2015 n. 14434);

6.3. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede nè vi è spazio per il denunciato vizio motivazionale atteso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

6.4. i motivi non sono formulati secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite di queste Corte ed inoltre finiscono tutti per denunciare non l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono di segno opposto rispetto a quelle sulle quali il giudice del merito ha fondato il proprio convincimento;

7. alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7.1. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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