Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33566 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9075/2011 R.G. proposto da:

FALLIMENTO N. ***** DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA *****

S.C.AR.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Anastasio, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 11 presso lo studio dell’Avv. Tommaso Proto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

e EQUITALIA POLIS S.P.A., Agente per la riscossione dei tributi per le province di Avellino, Benevento, Bologna, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno, Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Molinara, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Sallustio n. 3 presso lo studio dell’Avv. Francesco Maria Gazzoni;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Regione Campania, sez. staccata di Salerno, n. 115/5/10 depositata l’8 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 aprile 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. staccata di Salerno (in seguito, la CTR), veniva rigettato l’appello del FALLIMENTO N. ***** DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA ***** S.C.AR.L. (in seguito, la contribuente) e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (in seguito, la CTP) n. 84/02/2007, avente ad oggetto una cartella di pagamento Iva e Irap relativa all’anno di imposta 2003 per importi dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso avverso avviso di accertamento;

– Il contribuente ricorreva alla CTP e, a seguito di rigetto, proponeva appello avanti alla CTR censurando la sentenza di prime cure, tra l’altro, per violazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 211 del 2000, del D.Lgs. n. 566 del 1992, art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 20, violazione della Sesta Direttiva Iva; la CTR respingeva il gravame;

– Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, cui replicano l’Agenzia delle Entrate ed EQUITALIA POLIS S.P.A. (in seguito, l’Agente della riscossione) con controricorso.

RITENUTO

che:

– In primo luogo, va esaminata l’eccezione dell’Agente della riscossione di inammissibilità del ricorso, per non corretta instaurazione del contraddittorio, a suo dire radicato avanti alla CTR non nei propri confronti, ma nei confronti di diversa società di riscossione, Equitalia ETR S.p.a.; l’eccezione è destituita di fondamento, non solo in quanto l’intestazione della sentenza grava reca quale appellata, tra gli altri, EQUITALIA POLIS S.P.A., e in quanto è lo stesso Agente della riscossione, nel rilasciare la procura a margine del controricorso a nome “Equitalia Polis S.p.a., già Equitalia E.TR. S.p.a.” a dichiarare la piena accettazione del contraddittorio quale attuale agente della riscossione della provincia di Salerno successore della dante causa; va poi rammentato che, in tema di riscossione dei tributi, per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell’omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate “ex lege” nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all’art. 110 c.p.c., bensì all’art. 111 cod. cit. (Cass. 28 marzo 2014, n. 7318); orbene, anche nel caso di specie per effetto della nuova disciplina si è realizzato, ex lege, il trasferimento del potere di riscossione, svolto mediante società di diritto privato, ossia Equitalia s.p.a. e gli agenti da essa controllati, tra cui Equitalia Polis s.p.a.;

– Anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per superflua formulazione dei quesiti in ricorso e difetto di autosufficienza, formulata dall’Agente della riscossione, non è accoglibile, in quanto da un lato i quesiti di fatto ai fini dell’art. 360 bis c.p.c. non sono necessari nella fattispecie ratione temporis ma la loro articolazione non preclude l’esame del ricorso nel merito e, dall’altro, i singoli motivi contenuti nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità sono sufficientemente specifici;

– Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per lesione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver la CTR confermato la sentenza dei giudici di prime cure nonostante quest’ultima si fosse pronunciata su di una cartella diversa da quella impugnata col ricorso introduttivo del giudizio in primo grado;

– Il motivo è inammissibile, in quanto dalla lettura degli atti emerge chiaramente trattarsi di un errore che non investe il contenuto della ripresa e l’identificazione dell’atto impositivo, esattamente individuati e decisi, bensì di un errore materiale nell’indicazione della cartella il quale, per costante interpretazione giurisprudenziale, riguarda proprio, tra le altre ipotesi, le indicazioni di successioni numeriche non corrette;

– Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale – rispettivamente ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 -, in relazione al D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6 e al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.Lgs. n. 248 del 2007, in quanto sussisterebbe, anche prima del giugno 2008, l’obbligo per l’Ufficio di indicare il recapito informativo ed il responsabile del procedimento, a pena di nullità della cartella;

– Il motivo è infondato. L’indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento, prevista dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. con L. 28 febbraio 2008, n. 31, non si applica retroattivamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriori al 1 giugno 2008, come chiarito definitivamente dalla decisione della Cassazione SS.UU. 14 maggio 2010 n. 11722, mentre è pacifico che il ruolo alla base della cartella impugnata è stato formato in data anteriore al 27 dicembre 2005, data di notifica della cartella impugnata nel caso di specie;

– Con il terzo motivo si lamenta la “violazione di legge e di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20”; in buona sostanza, al di là della formulazione letterale del motivo, che cumula violazione di legge e vizio motivazionale, oltretutto senza richiamare la pertinente ipotesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso il mezzo il contribuente si duole della modalità di calcolo degli interessi dovuti per la ritardata iscrizione a ruolo;

– il motivo è inammissibile. Sotto il profilo della violazione di legge, la doglianza non è infatti sorretta da alcuna allegazione di un calcolo che porti ad un risultato aritmetico alternativo a quello portato dalla cartella e, sotto il profilo motivazionale, non viene indicata alcuna prova decisiva non esaminata dalla CTR sul punto. Il mezzo, in conclusione, si risolve in una indebita richiesta di rivalutazione di un accertamento di merito, preclusa alla Corte di legittimità;

– Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, secondo il criterio distributivo della soccombenza.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di lite, liquidate nei confronti dell’Agenzia in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese generali prenotate a debito e, nei confronti dell’Agente della riscossione, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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