Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33567 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4898/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

INOX MARE SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Renate Holzeisen e dall’Avv. Michela Reggio d’Aci, con domicilio eletto in Roma Via Degli Scipioni n. 288 presso lo studio dell’Avv. Michela Reggio d’Aci;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, n. 85/07/11 depositata il 6 dicembre 2011 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 aprile 2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (in seguito, la CTR), veniva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini (in seguito, la CTP) n. 253/02/2009 avente ad oggetto una cartella di pagamento Irpeg e Irap relativa al periodo di imposta 2003 emessa nei confronti della Inox Mare Srl (in seguito, la contribuente) per irrogazione sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, commi 1 e 3 bis;

– Alla contribuente in precedenza era stato notificato avviso di accertamento per Irpeg e Irap, oltre a sanzione, per il 2003, a seguito di controllo di importazione di merci da imprese domiciliate in Stati rientranti nell’elenco dei territori a fiscalità privilegiata, avviso impugnato ma divenuto definitivo con riguardo alle sanzioni per effetto della sentenza della CTP del 16 gennaio 2008. Successivamente, l’Agenzia notificava alla contribuente un atto di contestazione con il quale irrogava sanzioni del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, commi 3 bis e 1, contro la quale la contribuente presentava deduzioni difensive/istanza di autotutela, disattesa dall’Amministrazione che emetteva la cartella di pagamento impugnata, dopo che il ricorso contro l’atto di irrogazione sanzioni sia stato dichiarato inammissibile;

– La contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento deducendo che l’Agenzia, dopo la presentazione delle deduzioni difensive, avrebbe dovuto emettere un atto separato di irrogazione delle sanzioni, e non direttamente la cartella di pagamento;

– La CTR confermava la decisione della CTP di nullità della cartella per mancata previa notifica dell’atto di irrogazione sanzioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, comma 7; avverso la sentenza, propone ricorso l’Agenzia, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

RITENUTO

che:

– Con il primo motivo, si censura l’asserita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 51, 53 e 21, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – per aver la CTR condiviso la valutazione dei giudici di prime cure secondo la quale, non essendo stato notificato l’atto di irrogazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16,comma 7, la cartella di pagamento sarebbe stata nulla;

– Il motivo è fondato. La Corte rammenta che: “In materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, dal sistema procedimentale delineato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, che detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi, si desume che la contestazione e l’irrogazione della sanzione non postulano la definitività dell’accertamento del tributo al quale la sanzione inerisce” (Cass. 13 settembre 2013, n. 20938);

– E’ poi insegnamento costante della S.C. che “Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.” (Cass. 11 maggio 2017, n. 11610; Cass. 11 marzo 2015, n. 4818);

– Orbene, nel caso di specie, dalla lettura della stessa sentenza della CTR emerge che l’atto di contestazione – con il quale l’Agenzia ha irrogato sanzioni del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, commi 3 bis e 1 – è stato notificato alla contribuente, da questa conosciuto e impugnato, ed è anche divenuto definitivo dal momento che la CTR, con sentenza n. 111/2/09, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro lo stesso;

– La Corte non ignora la diversa qualificazione data dall’Amministrazione e dalla contribuente all’atto defensionale depositato avverso l’atto di contestazione (istanza di autotutela/deduzioni nel procedimento sanzionatorio), ma non può che essere reiterato in questa sede il principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di cartella di pagamento emessa a seguito di atto presupposto divenuto definitivo, la cartella di pagamento ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’atto presupposto e “non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento” (Cass. 11 maggio 2017, n. 11610; Cass. 11 marzo 2015 n. 4818; Cass. 6 settembre 2009 n. 17937). L’atto presupposto cui fare riferimento nel caso di specie esiste, è costituito dall’atto di contestazione divenuto definitivo per effetto della sentenza della CTR n. 111/2/09 e, dunque, la statuizione della CTR che ha rimesso in discussione il titolo che si è ormai formato, nel caso di specie collide con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, come interpretato dalla giurisprudenza della S.C.;

– All’accoglimento del primo segue l’assorbimento del secondo motivo, con cui si censura l’insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR disatteso la qualificazione del documento presentato dalla contribuente all’Ufficio in data 7 Ottobre 2008 come istanza di autotutela del D.L. n. 564 del 1994, ex art. 2 quater, in luogo di deduzione nel procedimento sanzionatorio;

– L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessario un ulteriore accertamento di fatto, la causa dev’essere ex art. 384 c.p.c. decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla contribuente;

– Le spese di lite sono compensate per il primo e secondo grado in ragione delle statuizioni dei giudici di merito in senso difforme e, per la fase di legittimità, seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia quelle di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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