LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1314/2012 proposto da:
MADONNA DELLA STELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PISANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, AGENTE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante dell’ente elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA TRETOLA giusta delega speciale allegata in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 118/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 19 aprile 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA MIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIANLUCA TRETOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello, ritenendo regolarmente notificate alla s.r.l. Fiera del mobile di Riardo, attualmente Madonna della Stella s.r.l., e non impugnate, le seguenti quattro cartelle di pagamento: 1) n. *****; 2) n. *****; 3) n. *****; 4) n. *****; Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Madonna della Stella s.r.l. con tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Equitalia Sud s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della eccezione di tardività della notifica del ricorso proposta nel controricorso da Equitalia Sud s.p.a. L’agente di riscossione ritiene che l’atto di impugnazione della sentenza emessa dalla c.t.r. di Napoli non abbia rispettato i termini di legge, in quanto, a fronte di una sentenza non notificata, depositata in data 19 aprile 2011, l’ultimo giorno utile per la notifica del ricorso era il 4 dicembre 2011, mentre la controricorrente aveva ricevuto la notifica il 5 dicembre 2011. Sul punto il collegio osserva che il 4 dicembre 2011 era domenica, sicchè il termine deve prorogarsi al successivo giorno non festivo, appunto il 5 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, sicchè il ricorso è stato notificato in termini. 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, ai sensi dei quali, oltre alla consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario, andava, altresì, disposta la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. La censura, riferita a tutte le cartelle impugnate, non ha pregio, in quanto la legge che ha introdotto tale disciplina è il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37, comma 27) conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, inapplicabile “ratione temporis”, in quanto nel caso di specie si tratta di cartelle notificate in epoca antecedente alla suddetta innovazione legislativa. 1.1. In particolare, con riferimento a cartella n. *****, la ricorrente eccepisce altresì la nullità della notificazione, stante l’assoluta impossibilità di identificazione della persona del consegnatario (tale sig. “illeggibile”, come definito nella sentenza di primo grado impugnata) in mancanza delle necessarie generalità e della qualità dello stesso”. In realtà nella sentenza impugnata non si fa menzione della illeggibilità della relata, sicchè, avendo il giudice di secondo grado confermato la sentenza di primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la relata di notifica o la sentenza di primo grado ovvero indicare il documento contenuto nel fascicolo al quale tali atti siano stati allegati. In tal senso è stato affermato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina la inammissibilità del motivo. (Cass. n. 5185 del 28 febbraio 2017). 1.2. Sempre con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento n. *****, perchè non eseguita regolarmente presso la sede della società bensì presso lo studio dell’avv. Giordano Vincenzo, persona sconosciuta all’azienda, non domiciliata presso di lui. La censura è inammissibile per gli stessi motivi espressi in relazione alla cartella precedente, in quanto, a fronte di una affermazione della sentenza di secondo grado in ordine alla ritualità della notifica presso la sede legale della società (***** studio dell’avv. Giordano Vincenzo) nelle mani di addetto alla ricezione atti, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il documento da cui potrebbe evincersi la erroneità della individuazione della sede legale ovvero indicare il documento contenuto nel fascicolo di parte al quale tali atti siano stati allegati. Occorre, infatti ricordare che in tema di notificazioni a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta allo studio è idonea a ricevere l’atto a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1, indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria. (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 27420 del 2017 e n. 3757 del 1985). 1.3. La notifica della terza cartella n. n. ***** è impugnata dalla ricorrente per nullità – incertezza assoluta sulle generalità del destinatario. Anche tale censura è inammissibile per gli stessi motivi esposti al punto 1.2.; 1.4. La notifica della cartella n. ***** è impugnata per mancata esecuzione presso la sede legale della società e ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; per la stessa valgono le medesime motivazioni formulate in relazione alle cartelle precedenti al punto 1. e 1.2. Per le esposte motivazioni, il primo motivo deve essere rigettato. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 28 e 20, nonchè dell’art. 2719 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con particolare riferimento alla circostanza che le relate di notifica sarebbero state prodotte in fotocopie prive di attestazione di conformità all’originale. Il secondo motivo è assorbito dalle motivazioni espresse sul primo motivo. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La censura è inammissibile in quanto nuova. Benchè il ricorrente abbia dedotto di aver eccepito la prescrizione nei precedenti gradi di giudizio, di tale questione non v’è traccia non solo nella sentenza impugnata, ma neanche nell’atto di appello, nè nella sentenza di primo grado. 4. Per le motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre IVA ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018