Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33595 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6363-2012 proposto da:

T.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di FOGGIA, depositata il 29/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

T.A. ha proposto ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10, avverso la sentenza n. 367/25/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sez. Staccata di Foggia, a conclusione del giudizio di ottemperanza introdotto dal medesimo ricorrente per l’esecuzione delle decisioni assunte con la sentenza n. 45/25/2004, pronunciata dalla medesima Commissione;

ha riferito che il contenzioso traeva origine dal contestato calcolo della tassazione separata applicata alla indennità di buonuscita al momento del suo pensionamento quale dipendente delle Ferrovie dello Stato. In particolare si doleva della mancata detrazione delle quote di esenzione annuale e di esenzione percentuale prevista dalla disciplina in rapporto alla contribuzione previdenziale posta a carico del lavoratore, nel rispetto dei principi evincibili del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, del ratione temporis vigente, chiedendo pertanto il rimborso delle maggiori somme illegittimamente trattenute ai fini impositivi. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, quella Regionale, con sentenza n. 45/25/2004, aveva invece accolto l’appello. La pronuncia, non appellata, passava in giudicato. Era quindi seguito il giudizio di ottemperanza, nel quale l’Agenzia si costituiva affermando di aver restituito quanto spettante, pari ad Euro 199,74 oltre interessi. Il T. insisteva invece su un maggior credito (pari ad Euro 980,92). La CTR pugliese, dopo aver disposto una ctu, rigettava il ricorso per ottemperanza e condannava il T. alle spese.

Il ricorrente censura la sentenza con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 324 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essersi avveduta degli errori commessi dal c.t.u., così violando peraltro i limiti del giudicato;

con il secondo per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè nonostante fosse stato riconosciuto il versamento a titolo di interessi di un importo minore pari ad Euro 2,76, il giudice dell’ottemperanza aveva condannato il T. al pagamento delle spese di causa, pur sussistendo i presupposti per la compensazione integrale delle medesime.

Ha chiesto pertanto l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L’Agenzia si è costituita, eccependo l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza del ricorso.

La Procura Generale ha depositato tempestivamente le conclusioni ex art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

La difesa del contribuente si diffonde nel sostenere che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., ritenendo corretti i calcoli eseguiti dalla Amministrazione e corrispondente all’esatto importo dovuto quanto già versato (Euro 199,74), violavano il giudicato della sentenza n. 45/25/2004. Sostiene in particolare che la sentenza impugnata non ha avvertito che i calcoli eseguiti dal c.t.u. non riportavano la data del prospetto di liquidazione della buonuscita, e tale data aveva rilevanza perchè, a seconda della sua collocazione temporale, le risultanze dovevano ritenersi coperte dal giudicato, con la conseguenza che la rilevata correttezza, nella c.t.u., dei calcoli offerti dalla Amministrazione, contraddiceva il giudicato medesimo.

Ebbene, a parte che l’esito della c.t.u. non è stato quello di disconoscere qualunque diritto del contribuente al rimborso, ma di riconoscerlo nella misura calcolata dalla Amministrazione, che successivamente alla sentenza passata in giudicato aveva versato la somma di Euro 199,74, il motivo è inammissibile perchè non rispetta il principio di autosufficienza. In particolare il contribuente, lamentando la violazione del giudicato, non ha tuttavia riprodotto nel ricorso i passaggi della sentenza, nonchè il dispositivo, da cui poter comprenderne il contenuto e cioè se con la predetta sentenza vi fosse una specifica condanna della Amministrazione al pagamento di un determinato importo, oppure se con essa si riconoscesse il diritto al rimborso, ma da quantificarsi in diversa sede. Dal ricorso nulla emerge e nessun elemento è stato addotto, nel rispetto dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., in osservanza del principio di autosufficienza, per desumere la fondatezza della censura. Il motivo è pertanto inammissibile.

E’ invece infondato il secondo motivo, con il quale la sentenza è censurata per aver condannato il T. alle spese di causa, essendovi invece i presupposti per la loro compensazione. A parte la sua formulazione ai limiti della inammissibilità, per aver invocato contestualmente l’error in iudicando e il vizio motivazionale, senza distinguere sotto quali profili ci si duole del primo aspetto e sotto quale altro del secondo, in ogni caso questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato tale principio, con la conseguenza che esula dal suo sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite – nell’ipotesi di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi, sia la quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., ord. n. 19613/2017; sent. n. 406/2008). Il motivo va in conclusione rigettato.

Considerato che:

il ricorso va pertanto rigettato e alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il T. alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in favore della Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito se dovute.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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