LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –
Dott. FANTACINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24175-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORETA ALTOBELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza 563/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. del Lazio, depositata il 22/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
CHE:
– con sentenza n. 140/08/07 del 9/10/2007, la C.T.P. di Frosinone respingeva il ricorso di S.P. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate dal quale era emerso il mancato versamento dell’IVA relativa al secondo trimestre 2002, versata all’Erario soltanto per l’ammontare di Euro 855,36, anzichè per l’importo dovuto di Euro 8.556,36;
– la C.T.R. del Lazio – Sez. staccata di Latina, con la sentenza n. 563/40/11 del 22 luglio 2011, accoglieva l’appello della contribuente affermando, per quanto rileva in questa sede, che “l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sora sosteneva che detto versamento era stato di Euro 855,36 e non di Euro 8.556,36 e che da informazioni assunte presso la Banca Toscana sede di Sora sull’esatto importo versato dalla ricorrente era stato confermato il versamento di Euro 855,36; nella precedente udienza del 27.10.2010 questa commissione ha disposto con ordinanza l’acquisizione, a cura dell’anzidetta Banca Toscana Agenzia di Sora… di idonea documentazione attestante l’effettivo versamento effettuato dalla signora S.P. in data 30.8.2002 tramite mod. F24; a tutt’oggi non risulta pervenuto alcun chiarimento sul punto in questione; tanto premesso, la commissione, vista la documentazione prodotta dalla contribuente e ritenutala comprovante l’avvenuto versamento di Euro 8.556,36 come dalla stessa sostenuto, deve accogliere l’appello e di conseguenza annullare la cartella di pagamento”;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
resiste con controricorso S.P..
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dall’impugnazione.
Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 luglio 2011 e il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato portato alla notifica in data 22 ottobre 2012 e, dunque, considerando la sospensione feriale (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16549 del 28/09/2012, Rv. 623818-01), entro il termine annuale (ratione temporis applicabile) prescritto dall’art. 327 c.p.c..
2. L’Agenzia delle Entrate censura la decisione d’appello per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) perchè l’onere della prova del pagamento spettava alla contribuente la quale aveva “esibito in giudizio solamente l’originale del modello F24 indicante l’ordine di pagare la somma di Euro 8.556,36” e, dunque, “in assenza o nell’inadeguatezza della detta prova, la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere non provato il pagamento e, quindi, confermare la sentenza di primo grado favorevole all’Ufficio”.
3. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R. ha ritenuto sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento la documentazione prodotta dalla contribuente, id est l’originale del modello F24 indicante l’ordine di pagare la somma di Euro 8.556,36, individuando esplicitamente la fonte del proprio convincimento e dandone conto nella motivazione della decisione.
La censura dell’Agenzia delle Entrate non scalfisce le argomentazioni contenute nella decisione impugnata riguardo all’idoneità probatoria del predetto documento, ma si limita ad affermare, in maniera apodittica e senza prendere a riferimento della doglianza la ratio decidendi della pronuncia, che la C.T.R. avrebbe dovuto considerare non provato il pagamento.
4. Alla decisione fa seguito la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo il D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a S.P. le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 19 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018