Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33613 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 561/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

CO.CA.B. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Carlo Maria Cipolla in Roma, alla via G. Mazzini n. 134;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 114/36/10 depositata il 02/11/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/11/2018 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto articolato su quattro motivi; resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 6 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per avere la CTR omesso di motivare la propria decisione, operando solo apparentemente con motivazione “per relationem”;

– il motivo è fondato;

– dalla lettura della sentenza, infatti, si evince come la CTR abbia in sostanza ritenuto non censurabile l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, senza però indicare le ragioni secondo le quali tal utilizzo è stato ritenuto legittimo;

– inoltre, anche quanto alla rilevanza e utilizzabilità a fini accertativi della difformità della percentuale di ricarico la CTR ha espresso considerazioni e argomenti del tutto generici, riferiti a concetti vaghi e non precisati (“abnormità” e “irragionevolezza”) dei quali non ha minimamente precisato i contorni nè identificato i riferimenti normativi, nè esplicato l’iter logico – giuridico seguito per addivenire a decisione in forza dell’utilizzo di detti concetti;

– questa Corte, sul punto, ha chiarito come (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) la motivazione sia solo apparente, e la sentenza quindi nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; (in termini anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

– la decisione sul primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei residui motivi il cui esame diventa irrilevante ai fini del decidere.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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