LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
AVV. F.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 37, presso lo Studio dell’Avv. Marcello Furitano, che si difende in proprio;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa n. 353/16/10, depositata il 7 dicembre 2010.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 27 novembre 2018 dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
RILEVATO
1. che la CTR della Sicilia, con l’impugnata sentenza, respinto l’appello dell’ufficio, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso dall’avv. F.V. avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IVA IRPEF IRAP ADDIZIONALI 2003, redditi non dichiarati, oltrechè costi non riconosciuti;
2. che la CTR, dopo aver dato atto al primo giudice di aver fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo cui, in tema di accertamento analitico induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), spettava all’amministrazione la prova presuntiva dell’evasione, mentre al contribuente l’eventuale contraria dimostrazione, riteneva che non fossero sufficienti le prove documentali offerte in secondo grado dall’ufficio, cioè i mod. 770 dei clienti che, confrontati con la discordante dichiarazione dei redditi del contribuente, avevano fatto presumere all’Agenzia l’esistenza di redditi “in nero”; e questo perchè, spiegava la CTR, “dall’analisi di tali documenti non era possibile risalire ai titoli e all’oggetto di quei pagamenti”, occorrendo invece “copia del bilancio, conti individuali tenuti dai clienti del professionista, altra documentazione probante”; la CTR, come il primo giudice, riteneva inoltre che il contribuente avesse “compiutamente provato il proprio diritto alla non imponibilità delle spese”, in thesi sopportate nello svolgimento degli incarichi professionali; per la CTR, difatti, dal contribuente era stata dimostrata “l’inerenza ed effettività” delle dette spese, in quanto “attestate dalla natura dei beni e servizi a cui tali spese si riferivano, che risultavano documentate da fatture emesse che, nell’oggetto, sia pure genericamente descritto, erano strettamente inerenti ai costi dedotti”; la CTR, infine, provvedeva a compensare integralmente le spese processuali, in ragione della “peculiarità della fattispecie”;
3. che l’ufficio proponeva ricorso affidato a due motivi, mentre il contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato per un unico motivo, con il quale veniva criticata la statuizione di totale compensazione delle spese processuali;
4. che entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.
CONSIDERATO
1. che l’ufficio, con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduceva la violazione del D.P.R. n. 600 cit., art. 42, dolendosi del fatto che l’amministrazione aveva ricavato la prova del recupero di imponibile “dall’esame dei certificati dei sostituti d’imposta e dei mod. 770 dei clienti”, per cui la contraria prova fondata sulla “copia del bilancio, conti individuali tenuti dai clienti del professionista, altra documentazione probante”, avrebbe dovuto essere posta a carico del contribuente, non dell’Agenzia, come erroneamente statuito dalla CTR;
1.1. che l’ufficio, con il secondo motivo del ricorso principale, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentava la violazione del D.P.R. n. 600 cit., art. 39, per aver la CTR erroneamente invertito l’onere della prova, laddove aveva ritenuto che il contribuente “aveva adempiuto al proprio onere probatorio attraverso la mera esibizione di fatture, atte a documentare che la differenza tra i compensi dichiarati e quelli effettivamente accertati dall’ufficio era da inquadrare in rimborso spese”;
1.2. che i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, al di là dei profili di inammissibilità che attengono alla mancata trascrizione dei documenti che nella sostanza l’ufficio ritiene non essere stati correttamente valutati ai fini della prova (Cass. sez. trib. n. 26174 del 2014), sono altresì inammissibili perchè con gli stessi si critica l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, che da un lato ha ritenuto che l’ufficio non avesse presuntivamente provato l’evasione, dall’altro ha invece ritenuto che il contribuente avesse dimostrato le spese sopportate nello svolgimento degli incarichi, con la conseguenza che i rammentati accertamenti in fatto compiuti dalla CTR avrebbero potuto essere censurati, al più, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. sez. 6 n. 8758 del 2017);
2. che con l’unico motivo del ricorso incidentale, il contribuente, al di là dell’inesatto riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè quello corretto sarebbe stato invece all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ha comunque chiaramente denunciato la violazione processuale dell’art. 91 c.p.c., dolendosi, con riguardo al regolamento delle spese, che la CTR non avesse applicato il criterio della soccombenza;
2.1. che il motivo è infondato, atteso che alla controversia, introdotta nel 2007, continua ad applicarsi l’art. 92 c.p.c., nella versione cambiata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), come precisato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, con il conseguente mantenimento del potere del giudice, previa motivazione, nella concreta fattispecie consistita nel riferimento alla “peculiarità” della causa, di compensare integralmente le spese di lite (Cass. sez. 3 n. 7766 del 2010);
3. che nella reciproca soccombenza debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale, nonchè quello incidentale; compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018