LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11981/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
FATTORI & FATTORI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso lo Studio dell’Avv. Francesco Falvo d’Urso, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 42/28/2011, depositata il 23 marzo 2011.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 27 novembre 2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
RILEVATO
1. che con l’impugnata sentenza la CTR del Lazio confermava la prima decisione con la quale veniva annullata la ripresa IVA 2006, ripresa effettuata dall’ufficio in relazione ad operazioni “soggettivamente inesistenti”, queste consistenti nella fittizia vendita alla contribuente, da parte di Società “cartiere”, di auto importate; “cartiere” che l’amministrazione individuava come tali, in quanto prive di dipendenti, di struttura, di contabilità e perchè non avevano versato l’imposta; 2. che la CTR spiegava la decisione affermando che affinchè il contribuente cessionario potesse “rispondere della frode”, era onere dell’ufficio provare “l’esistenza del dolo ovvero che il contribuente avrebbe dovuto e potuto con la ordinaria diligenza riconoscere l’esistenza della frode carosello”; che, invece, l’ufficio non aveva in alcun modo dimostrato “l’esistenza di un dolo generico da parte della contribuente, nè la sua colpa grave che poteva far supporre una consapevole necessaria partecipazione alla evasione del venditore”; che, quindi, secondo la CTR, “l’acclaramento dei fatti deponeva a favore dell’effettività delle operazioni e non della loro fittizietà considerato il regolare pagamento delle fatture”; 3. che l’ufficio ricorreva per due motivi, ai quali la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione dell’onere della prova, nonchè delle regole che disciplinano la detrazione IVA, l’ufficio lamentava – in ragione dei “validi riscontri indiziari” dallo stesso forniti con riguardo alla “inesistenza soggettiva delle operazioni” – che erroneamente la CTR non aveva posto a carico della contribuente la prova della “non consapevolezza” della frode, “una non consapevolezza” che peraltro il contribuente non poteva semplicemente dimostrare a mezzo della formale regolarità delle fatture e dei mezzi di pagamento; che la CTR aveva invece erroneamente ritenuto che fosse l’amministrazione, per poter negare il diritto alla detrazione, a dover sopportare il più gravoso onere di dimostrare la “partecipazione dolosa” del contribuente alla cosiddetta “frode carosello”; 1.1. che con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, deducendo vizio di insufficiente motivazione, l’ufficio si doleva del fatto che la CTR avesse ritenuto la “effettività della operazione”, anche in considerazione del “regolare pagamento delle fatture”, senza però necessariamente confrontarsi con le plurime contrarie circostanze indicate nei trascritti avviso e PVC, nei quali era in effetti evidenziato che le Società interposte erano prive di dipendenti, struttura, contabilità e non avevano versato l’imposta, consistendo perciò in vere e proprie “cartiere”, di cui il contribuente non poteva non essere consapevole utilizzando l’ordinaria diligenza; 1.2. che i motivi, complessivamente considerati, sono fondati alla luce di quella che è la consolidata giurisprudenza della Corte, per la quale è a carico dell’ufficio l’onere della dimostrazione del carattere fittizio dell’operazione, nonchè della consapevolezza del contribuente, da intendersi quest’ultima nel solo senso che il medesimo contribuente, usando la diligenza richiesta dall’esercizio della sua professione commerciale, “non poteva non sapere”, entrambi presuntivamente ricavabili dalla facile individuazione, in mancanza di dipendenti, struttura, contabilità, della natura di “cartiere” delle interposte venditrici; e non essendo invece sufficiente, per il contribuente, la semplice dimostrazione della regolarità delle fatture e dei pagamenti, elementi di per sè inidonei, per il loro tratto del tutto formale, a dar prova della “buona fede”, soprattutto in relazione ai numerosi elementi di prova che l’ufficio aveva indicato circa il carattere di Società “cartiere” delle fittizie venditrici (Corte giust. UE sez. 3 n. 439 del 2006; Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018); 2. che la sentenza deve essere perciò cassata e rinviata alla CTR per gli ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, nonchè regolare le spese di ogni fase e grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018