Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33627 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28215/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Maxair s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Carmini e Daniela Zamboni, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 25/34/12, depositata il 10 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 25/34/12 del 10/04/2012, la CTR del Piemonte respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 142/03/10 della CTP di Alessandria, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per IRES ed IVA relative all’anno 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) con la cartella di pagamento impugnata l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero di crediti IRES ed IVA relativi all’anno 2006 asseritamente non spettanti; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello, formulato unicamente con riferimento al credito IVA e in ragione della omessa trasmissione della dichiarazione annuale 2006, osservando che detto credito, risalente al 2005 e regolarmente registrato nei registri IVA, doveva essere riconosciuto anche in caso di omessa dichiarazione annuale, essendo stato lo stesso riportato nella successiva dichiarazione relativa all’anno 2007, con conseguente rispetto dei termini biennali di decadenza;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. la Maxair s.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, a fronte dell’omissione della dichiarazione annuale IVA 2006, nella quale non è stato pertanto riportato il credito IVA relativo all’anno precedente, la contribuente non avrebbe potuto portare in detrazione il menzionato credito con la dichiarazione relativa all’anno 2007, ma avrebbe dovuto procedere ad istanza di rimborso, anche perchè si tratta di credito mai verificato dall’Amministrazione finanziaria;

2. il motivo, pienamente ammissibile, diversamente da quanto sostenuto da parte controricorrente (non essendo la tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria condizionata dalla indicazione del credito IVA in una dichiarazione annuale successiva nel rispetto dei termini decadenziali), è peraltro infondato;

2.1. con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

dalla motivazione della sentenza si evince che, a seguito di contenzioso su cartella conseguente a controllo cd. formale o automatizzato per dichiarazione omessa, il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), art. 17, anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;

la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

2.2. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

2.3. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione annuale IVA 2006, tuttavia il credito IVA di cui si discute risulta regolarmente indicato nella dichiarazione 2007, con ciò dovendo concludersi per il tempestivo esercizio del diritto alla detrazione e del conseguente diritto alla compensazione;

2.4. circa poi i requisiti sostanziali, la CTR ha accertato che il credito risulta dai registri IVA della società;

in proposito l’Agenzia delle entrate sostiene che detta indicazione non sia sufficiente per il riconoscimento di un credito mai verificato dall’Amministrazione finanziaria: peraltro, a parte il fatto che l’accertamento della CTR può essere messo in discussione dal ricorrente solo proponendo apposita censura motivazionale, il rilievo è non solo nuovo, non risultando che l’Agenzia delle entrate abbia mai contestato l’effettiva esistenza del credito IVA nei precedenti gradi di merito, ma anzi, dalla sentenza della CTP, trascritta in ricorso, risulta che “il credito IVA non è in questione nè nell’importo, nè nella debenza” (valutazione non aggredita dall’appello dell’Ufficio, pure debitamente trascritto);

3. il mancato accoglimento del motivo proposto da parte ricorrente rende priva di rilevanza la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE formulata dalla società contribuente;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4.1. sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione del fatto che il ricorso è stato proposto antecedentemente alla sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le pareti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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