LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06217/2012 R.G. proposto da:
D.N.A., (C.F. *****), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Conforti e Vincenzo Conforti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Emanuele Cavanna, in Roma via Cornelio Nepote 21.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 862/10/2011 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, depositata il giorno 22 settembre 2011.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
D.N.A. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF ed IVA per l’anno d’imposta 2004, sull’assunto di maggiori compensi professionali percepiti e non dichiarati.
Respinta integralmente l’impugnazione in primo grado, D.N.A. propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che, con sentenza depositata il giorno 22 settembre 2011, lo accolse parzialmente, annullando, ma solo in parte, la ripresa a tassazione.
Avverso la detta sentenza, D.N.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico complesso motivo deduce D.N.A. la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), come novellato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile retroattivamente la detta norma, anche a vicende precedenti al 1 gennaio 2005, giudicando poi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della medesima norma, in relazione agli artt. 24 e 53 Cost., nè ha considerato che tutte le movimentazioni bancarie registrate sul conto corrente del contribuente erano state compiutamente giustificate.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà.
Com’è noto, in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia esattamente al ridetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2).
Tuttavia, questa Corte ha precisato che, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014 – che intervenendo sull’art. 32, comma 1, n. 2), in parola, come novellato dalla L. n. 311 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., della presunzione di maggiori compensi desumibile dai “prelevamenti” effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo -, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento hanno efficacia nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le somme oggetto di versamento nel conto sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o non ne entrano a fare parte (Cass. 16/11/2018, n. 29572; Cass. 20/01/2017, n. 1519).
Dunque, la commissione tributaria regionale ha certamente fatto errata applicazione della norma surrichiamata, nel ritenere che tutte le operazioni bancarie di prelevamento effettuate sui conti correnti del D.N., potessero presuntivamente essere ricondotte al suo reddito d’impresa e, quindi, essere oggetto di ripresa a tassazione con l’avviso di accertamento impugnato, in difetto di prova contraria da parte del medesimo contribuente.
2. Sono invece inammissibili le altre censure formulate nella restante parte del motivo in esame, concernenti la riconducibilità a maggiori redditi di tutti i versamenti di denaro effettuati sul conto corrente del contribuente, essendo chiaramente tese a sollecitare alla corte una rivalutazione degli accertamenti in fatto operati dal giudice di merito, cui resta sottratto il giudizio di legittimità.
Nè il ricorrente ha inteso individuare i “fatti” storici, decisivi ai fini della decisione, in relazioni ai quali la motivazione della commissione tributaria regionale risulti effettivamente carente o contraddittoria, laddove giunge alla conclusione che tutti i versamenti confluiti sul suo conto costituissero il frutto di compensi professionali non dichiarati, meritevoli quindi di essere assoggettati a tassazione.
3. In definitiva, accolto parzialmente il ricorso principale, la sentenza impugnata deve andare cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per statuire anche sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte del motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018